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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27917/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna in primo grado per tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose. Il ricorrente lamentava la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante del "danno di speciale tenuità" (art. 62, n. 4, c.p.), sostenendo che, essendo il delitto nella forma tentata, il danno sarebbe stato di particolare lieve entità e quindi meritevole dell'attenuante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il consolidato principio che l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. richiede un pregiudizio economico di valore lievissimo o pressoché irrisorio, sia quanto al valore della cosa sia rispetto agli ulteriori effetti subiti dalla parte offesa. Nel caso di tentativo la valutazione del danno patrimoniale deve essere prognostica "ex ante", considerando le modalità della condotta e gli elementi probatori: occorre valutare il valore della cosa che sarebbe stata sottratta e i danni che si sarebbero verificati se l'evento si fosse realizzato. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'Appello, che ha evidenziato come l'imputato avesse tentato di aprire la portiera di un'auto chiusa a chiave usando una spranga; l'uso di tale strumento avrebbe comunque comportato un danno al veicolo, incompatibile con l'attenuante. Il ricorrente non ha formulato contestazioni concrete e specifiche alla motivazione del giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende. Sentenza depositata il 09/03/2023. Estensore: Cons. Eduardo De Gregorio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'attenuante del danno di speciale tenuità non si applica automaticamente al reato tentato: occorre una prognosi "ex ante" sul danno che si sarebbe realizzato, valutando valore dell'oggetto e possibili danni secondari.
  • Se la condotta dell'imputato prevedeva l'uso di mezzi che avrebbero causato danni (es. spranga su un'autovettura), è probabile che venga esclusa l'attenuante per l'entità del danno prevedibile.
  • La Corte di cassazione dà rilievo alla correttezza e adeguatezza della motivazione del giudice di merito; una motivazione anche sintetica ma coerente è sufficiente a respingere il ricorso se il ricorrente non mira a confutarla in modo specifico.
  • In cassazione è necessario proporre censure specifiche e circostanziate sulla motivazione del giudice di merito; argomentazioni generiche sul principio non sono di norma sufficienti.
  • Nelle ipotesi tentate il giudice deve sempre considerare le modalità operative e l'oggetto del tentativo per determinare il grado di offensività e l'eventuale applicabilità dell'attenuante.
  • Il difensore che chiede il riconoscimento della speciale tenuità dovrebbe fornire elementi probatori o argomentazioni concrete sulla prevedibile ridotta entità del danno (es. prova del modesto valore della cosa, impossibilità di arrecare danno materiale, modalità non distruttive della condotta).

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