Sentenza del 20/02/2020 n. 4404 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
M. s.r.l. aveva impugnato avvisi di accertamento per TIA relativi agli anni 2006-2009, con applicazione di sanzione 100%, sostenendo (i) la illegittimità della Delibera comunale n.44 del 30/05/2006 che istituiva la TIA (adottata oltre il termine di vigenza della tassa e quindi non valida dal 29/04/2006), (ii) la decadenza del potere impositivo per l'anno 2006 e (iii) l'illegittimità delle sanzioni. In primo grado la CTP accolse parzialmente il ricorso (decadenza 2006 e annullamento sanzioni 2007-2009); la CTR confermò la decadenza per il 2006 e l'annullamento delle sanzioni; la società notificante ((---) S.p.A.) propose ricorso per cassazione contestando motivazione, termini di prescrizione/decadenza, e natura/entità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto pregiudiziale e assorbente la questione della legittimità della Delib. n.44/2006, ha esercitato il potere di disapplicare d'ufficio la delibera comunale ritenendola illegittima (poiché la TIA 1 era soppressa dal 29/04/2006 e il Comune non poteva legittimamente istituirla con delibera del 30/05/2006), ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso del contribuente. Le spese di giudizio di legittimità sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
istituzione della TIA 1 e disciplina transitoria; la Corte ricava che la TIA 1 è stata soppressa dalla successiva disciplina e che i Comuni non potevano legittimamente istituire una nuova TIA 1 dopo il 29/04/2006
regime transitorio per la sostituzione della TARSU con la TIA definiva la durata minima (es. 7 anni); la Corte chiarisce che tale regime non poteva estendersi oltre la soppressione della TIA 1 operata dal D.Lgs. 152/2006
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente)
art. 238, commi 1 e 11; art. 264, comma 1, lett. i
soppressione della tariffa prevista dal D.Lgs. 22/1997 a decorrere dall'entrata in vigore del decreto (29/04/2006), e previsione che fino all'emanazione del regolamento attuativo continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti; la Corte conclude che dopo tale data non potevano essere adottate nuove delibere che istituivano la TIA 1
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
normativa sulle sanzioni per infedele dichiarazione (sanzione tra 100% e 200%); la controversia ha riguardato la qualificazione delle sanzioni applicate (tributarie vs amministrative) e la Corte ha ritenuto irrilevante per la disapplicazione della delibera
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 546
art. 7 u.c.: potere-dovere del giudice tributario di disapplicare atti amministrativi illegittimi che costituiscono presupposto dell'imposizione; art.36 richiamato rispetto alle modalità di motivazione e impugnazione in sede tributaria
L. 20 marzo 1865, n. 2248
principio generale che giustifica il potere del giudice di disapplicare atti amministrativi illegittimi in materia tributaria
D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229
riferimento alla prova della consegna agli ufficiali giudiziari (registro cronologico) in tema di notificazioni e tempestività degli atti
norma comunemente richiamata per la misura delle sanzioni in caso di violazione di regolamenti comunali; la società resistente aveva invocato questa norma per sostenere la competenza delle sanzioni previste dal regolamento comunale, ma la Corte ha preso in considerazione il quadro complessivo e la illegittimità della delibera
Massime di principio
- Il giudice tributario può e deve disapplicare, anche d'ufficio, gli atti amministrativi (delibere comunali) che costituiscono il presupposto dell'imposizione quando risultino illegittimi, salvo giudicato amministrativo che ne abbia affermato la legittimità.
- Se una normativa statale sopprime un istituto (qui la TIA 1) con effetto dall'entrata in vigore di un decreto, i Comuni non possono legittimamente adottare deliberazioni che istituiscano ex novo quell'istituto dopo la data di soppressione; le discipline regolamentari 'vigenti' e i provvedimenti attuativi già adottati possono invece continuare ad applicarsi nei limiti previsti dal legislatore.
- In presenza di un quadro normativo incerto o soggetto a oscillazioni giurisprudenziali, il collegio può compensare le spese di lite tenuto conto delle oggettive incertezze e contrasti interpretativi.
- La qualificazione e la misura delle sanzioni devono essere valutate alla luce della normativa di riferimento: le sanzioni tributarie (D.Lgs. 471/1997) e le sanzioni previste per violazioni di regolamenti comunali (es. art. 7-bis D.Lgs. 267/2000) non sono automaticamente sovrapponibili e la loro applicabilità può essere esclusa se viene meno il presupposto impositivo.
- In punto di notifica e termini processuali, la prova della consegna all'ufficiale giudiziario è fatta dal timbro/registro cronologico, che fa fede fino a querela di falso; pertanto la tempestività degli atti deve essere valutata con riferimento a tali presunzioni
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