Cassazione Penale, Ordinanza n. 22218/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse fatto corretta applicazione dei principi in tema di continuazione e che la motivazione fosse immune da illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati separatamente giudicati. Deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe disatteso i criteri giurisprudenziali sull'unicità del disegno criminoso. In particolare, affermava che la sequenza dei fatti dimostrava un progetto unitario: dapprima reati contro il patrimonio, poi destinazione dei proventi nella cassa comune di un sodalizio per acquistare stupefacenti destinati ad alimentare una piazza di spaccio in cui egli era partecipe. La Corte di cassazione ha però rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva motivato in modo congruo e logico l'esclusione della continuazione, valorizzando la diversità dell'oggetto e dei partecipi dei due sodalizi, salvo un solo soggetto comune, e la natura di programma delinquenziale indeterminato e temporalmente indefinito, incompatibile con un'unica originaria deliberazione criminosa. Il ricorso si limitava quindi a riproporre le medesime argomentazioni già formulate in sede esecutiva.
Norme richiamate
norma invocata per ottenere, in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati
norma sostanziale sulla continuazione, applicabile solo se i reati sono frutto di un medesimo disegno criminoso
art. 186 della legge n. 186/2000
richiamata per fondare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione inammissibile
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone una verifica rigorosa e approfondita dell'esistenza di un unico disegno criminoso già presente al momento della commissione del primo reato.
- L'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale e il medesimo bene giuridico offeso sono indici rilevanti ma non sufficienti, da soli, a dimostrare l'unicità del programma delittuoso.
- Quando i reati coinvolgono sodalizi criminosi diversi, il vincolo della continuazione può essere riconosciuto solo all'esito di un'indagine concreta sulla natura dei sodalizi, sulla loro operatività, sulla continuità nel tempo e sulla convergenza dei programmi criminosi.
- Una motivazione del giudice di merito che escluda l'unicità del disegno criminoso in base alla diversità degli oggetti, dei partecipi e alla indeterminatezza del programma delittuoso non è sindacabile in cassazione se logica e congrua.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse doglianze già esaminate dal giudice dell'esecuzione, senza censurare specificamente le ragioni della decisione, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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