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Sentenza

Sentenza del 09/09/2024 n. 24214 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia nasce dall’avviso di accertamento del 23 gennaio 2006, con cui la Regione Calabria chiedeva a Snam Spa 65.997,20 euro per l’addizionale regionale all’imposta erariale sul consumo di gas metano utilizzato nella produzione di energia elettrica nell’anno d’imposta 2001. Dopo che la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva accolto l’appello di Eni contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, la Regione ha impugnato la decisione con un unico motivo: violazione dell’art. 8 della legge n. 448/1998 e dell’art. 3-bis della legge regionale n. 8/2003, sostenendo che l’addizionale era già vigente e che la disciplina regionale del 2003 ne aveva soltanto rideterminato l’importo. Ha inoltre denunciato un vizio motivazionale. Eni ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità formulate da Eni, ma ha dichiarato inammissibile il ricorso della Regione perché il motivo non criticava le effettive ragioni della sentenza d’appello: in particolare, non contestava il giudizio secondo cui la disciplina regionale posta a fondamento dell’accertamento era in contrasto con le disposizioni comunitarie e nazionali, né quello relativo alla legge regionale n. 8/2003. La censura di insufficiente o contraddittoria motivazione è stata ritenuta inammissibile, poiché non è sufficiente lamentare un mero difetto di sufficienza motivazionale e le critiche esprimevano, in sostanza, dissenso rispetto alle valutazioni del giudice. La decisione della CTR resta quindi ferma. La Regione è stata condannata a pagare a Eni 5.000 euro per competenze e 200 euro per spese vive, oltre agli accessori di legge, e a versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 366, primo comma, n. 4, codice di procedura civile

    la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d'ufficio

    I motivi di ricorso per cassazione devono riferirsi in modo specifico alla decisione impugnata; se non ne contestano le ragioni, il ricorso è inammissibile, anche d’ufficio.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, codice di procedura civile, come modificato dall’art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012

    va esclusa (in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, comma 1, lett. b) del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ratione temporis applicabile) qualunque rilevanza al semplice difetto di "sufficienza" della motivazione

    Nel regime applicabile al caso, la sola insufficienza della motivazione non costituisce un motivo utile di ricorso per cassazione.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

    Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione, la parte soccombente che ha proposto il ricorso deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione occorre contestare puntualmente tutte le ragioni autonome che sorreggono la decisione impugnata. Una censura che propone una diversa ricostruzione giuridica, ma lascia intatta una ragione decisiva della sentenza, può essere dichiarata inammissibile.
  • Il ricorrente deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi, indicando perché essa sarebbe errata; non basta riproporre la propria tesi già sostenuta nei gradi precedenti o criticare solo una parte dell’argomentazione.
  • La mera doglianza di motivazione insufficiente o contraddittoria non è, di per sé, sufficiente nel regime dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. applicabile al caso; il dissenso rispetto alla valutazione del giudice non equivale a un vizio denunciabile.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la conferma pratica della decisione impugnata e, di regola, la condanna del ricorrente soccombente alle spese; può inoltre applicarsi il raddoppio del contributo unificato quando ne sussistono i presupposti.

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