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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38150/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di Appello di Trieste che confermava la condanna di primo grado (con riduzione della durata delle pene accessorie). Il ricorso articolava cinque motivi. Successivamente, il difensore ha depositato il certificato di morte del ricorrente, deceduto il 9 aprile 2023. La questione principale è quindi l'effetto del decesso intervenuto durante il giudizio di legittimità e le conseguenti determinazioni sulla prosecuzione del processo e sulla sorte delle statuizioni penali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato il decesso del ricorrente e, richiamando l'art. 150 c.p. e la giurisprudenza consolidata, ha ritenuto estinti i reati contestati. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato a causa della morte dell'imputato, enunciando la causa nel dispositivo. La Corte ha escluso la possibilità di pronunciare un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., poiché il rapporto processuale si è estinto; di conseguenza il merito del ricorso non è stato esaminato.

Norme richiamate

  • art. 150 cod. pen.

    La morte dell'imputato estingue i reati contestati; la Corte l'ha applicata per dichiarare estinti i reati e rendere inefficaci le statuizioni penali impugnate.

  • art. 620 lett. a) cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto preferibile, in conformità alla giurisprudenza recente, disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando il processo si estingue per morte dell'imputato.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La norma che regola il proscioglimento nel merito è stata richiamata per affermare che, una volta estinto il rapporto processuale per morte, non è possibile pronunciare un proscioglimento nel merito se non risulta con evidenza dal provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Se l'imputato muore dopo la proposizione del ricorso in Cassazione, il reato si estingue e la Corte tende ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto il rapporto processuale è esaurito.
  • La documentazione del decesso (certificato di morte) va depositata in atti dal difensore per consentire alla Corte di accertare l'estinzione del reato; la data del decesso è determinante.
  • L'annullamento senza rinvio è la formula preferibile nella giurisprudenza di legittimità recente perché impedisce di lasciare questioni sostanziali non risolte quando il processo non può più proseguire.
  • La morte dell'imputato impedisce la pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p. salvo che dal testo della sentenza impugnata emerga con immediatezza l'assoluzione; pertanto il merito del ricorso non viene esaminato.
  • L'estinzione del reato per morte è distinta dalle eventuali azioni civili: l'effetto penale è estinto, ma le questioni civili collegate richiedono verifiche specifiche in base alla normativa civile e processuale civile.

Testo integrale

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