Cassazione Civile, Sentenza n. 5513/2020 del 28/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
L’avvocata aveva citato il 21 settembre 2005 la compagnia assicurativa, l’agente generale e la società a lui collegata, chiedendo in solido il pagamento di Euro 11.290,60 per compensi professionali relativi ad attività giudiziale di recupero di premi assicurativi non pagati dai clienti. L’agente aveva confermato l’incarico, sostenendo però che, secondo gli accordi, in caso di mancato recupero fossero dovute soltanto le spese vive; la compagnia aveva negato di aver conferito direttamente l’incarico e aveva richiamato il patto che poneva a carico dell’agente il compenso dell’avvocato. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1870/2008, aveva accolto la domanda soltanto contro l’agente, che aveva materialmente conferito il mandato, e l’aveva respinta contro la compagnia. L’avvocata aveva appellato sostenendo che la compagnia aveva beneficiato dell’attività e che l’agente aveva agito, o comunque appariva agire, in suo nome e per suo conto. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1392/2014 depositata il 10 settembre 2014, aveva rigettato il gravame: pur ritenendo che l’agente avesse conferito l’incarico nella qualità di agente generale, aveva escluso la spendita del nome della compagnia e la prova della contemplatio domini, osservando inoltre che la deduzione era stata formulata tardivamente e negando i presupposti dell’apparenza. In Cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi. Il primo denunciava la violazione dell’art. 1903 c.c., assumendo che l’accertato conferimento del mandato nella qualità di agente generale comportasse la riferibilità dell’incarico alla compagnia. La Corte ha accolto questo motivo e ha dichiarato assorbite le altre censure.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibili le osservazioni depositate in udienza dalla controricorrente, poiché l’art. 379 c.p.c., nella formulazione applicabile, non consente repliche dopo le conclusioni orali motivate del pubblico ministero. Nel merito ha accolto il primo motivo: se il giudice accerta che il rappresentante ha sottoscritto le procure alle liti nella qualità di agente generale della compagnia, tale circostanza è idonea, in astratto e sino a prova contraria, a dimostrare la spendita del nome della rappresentata e la riferibilità del rapporto professionale alla compagnia. La procura alla lite è idonea a conferire insieme l’incarico professionale e il mandato difensivo; si presume quindi, salvo elementi contrari specifici, la coincidenza tra chi la sottoscrive in qualità rappresentativa e il soggetto obbligato al compenso. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d’appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Qualora la parte sia una persona giuridica, la precisazione – nel corpo della procura – della sussistenza di un potere rappresentativo in capo al soggetto che materialmente la sottoscrive costituisce elemento idoneo e sufficiente a fondare la presunzione che l’incarico sia stato conferito nell’interesse della persona giuridica rappresentata.
La sottoscrizione della procura alle liti da parte di chi agisce nella qualità di rappresentante della persona giuridica fonda la presunzione che l’incarico sia conferito nell’interesse della rappresentata e che il rapporto professionale sia a essa riferibile, salvo prova contraria.
Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità delle osservazioni depositate in udienza dalla parte controricorrente, poichè l’art. 379 c.p.c., nella sua attuale formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197 applicabile con decorrenza 30.10.2016 a tutti i ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione nonchè a quelli già depositati alla medesima data, per i quali non fosse stata già fissata udienza o adunanza camerale, non ammette alcuna replica, in conseguenza del fatto che il P.G. – in conseguenza della novella – espone oralmente le sue conclusioni motivate prima dei procuratori delle parti.
Nella formulazione applicabile al giudizio, l’art. 379 c.p.c. non consente alle parti di replicare in udienza alle conclusioni orali motivate del pubblico ministero; le osservazioni depositate a tale fine sono inammissibili.
Massime di principio
- Quando una procura alle liti relativa a una persona giuridica è sottoscritta da chi vi è indicato come titolare di un potere rappresentativo, ciò costituisce elemento idoneo a presumere che l’incarico professionale sia stato conferito nell’interesse della persona giuridica e che il rapporto con il difensore sia a essa riferibile, salvo che emergano elementi contrari specifici.
- La spendita del nome nella rappresentanza non richiede formule sacramentali: va desunta dal concreto atteggiarsi della fattispecie e, quando la procura accede a un atto processuale, dal tenore complessivo dell’atto e dalla qualità rappresentativa dichiarata dal sottoscrittore.
- La circostanza che il soggetto che conferisce la procura sia diverso da quello obbligato a pagare il compenso professionale costituisce eccezione alla presunzione di coincidenza soggettiva e deve risultare da elementi puntuali acquisiti al giudizio; non può essere affermata in assenza di elementi idonei a superare tale presunzione.
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