Ordinanza n. 1204/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell’istanza volta al rilascio di un permesso di lavoro subordinato, motivata dalla mancata trasmissione nei termini del contratto firmato digitalmente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’archiviazione del procedimento avviato in suo favore per il rilascio di un permesso di lavoro subordinato. L’archiviazione è stata fondata sulla mancata trasmissione, entro i termini di legge, del contratto firmato digitalmente, con richiamo all’art. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare. Ritenendo necessario, ai fini della sua delibazione, acquisire dalla Prefettura di Cremona una relazione sul procedimento e tutta la documentazione acquisita nel corso dello stesso, ha disposto l’incombente istruttorio, fissando il termine del 5 ottobre 2026 per il deposito. Ha precisato che l’omissione dell’incombente costituirà argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione dell’incidente cautelare è stata rinviata all’udienza camerale del 21 ottobre 2026. L’Amministrazione si era costituita con atto di mero stile.
Norme richiamate
art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998
mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente
La disposizione è richiamata quale fondamento della causa di archiviazione del procedimento per il rilascio del permesso di lavoro subordinato; l’ordinanza non ne offre ancora un’interpretazione definitiva.
l’omissione dell’incombente costituirà argomento di prova
Il TAR avverte che la mancata produzione della relazione e della documentazione richieste alla Prefettura potrà essere valutata come argomento di prova.
Massime di principio
- Quando la decisione su una domanda cautelare dipende dalla ricostruzione completa del procedimento amministrativo e dall’esame della documentazione acquisita, il giudice può disporre un’apposita istruttoria nei confronti dell’amministrazione prima di pronunciarsi sulla cautela.
- La mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, di un ordine istruttorio del giudice amministrativo può essere valutata come argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
- L’ordinanza istruttoria che dispone l’acquisizione di una relazione e dei documenti rinvia la decisione sull’incidente cautelare a una successiva udienza e non anticipa la valutazione sulla legittimità dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
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