Ordinanza n. 1740/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti comunali che hanno dichiarato inidonee, ai fini della realizzazione di due impianti agrivoltaici, le comunicazioni di inizio lavori asseverate e vietato l’avvio delle opere senza l’acquisizione di un idoneo titolo edilizio; successivi atti di conferma
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato quattro atti del Comune di Cittadella, adottati nell’aprile e nel maggio 2026, con cui le comunicazioni di inizio lavori asseverate relative a due impianti agrivoltaici indipendenti sono state ritenute non idonee a costituire titolo per l’intervento, disponendo che le opere non fossero realizzate prima dell’acquisizione di un titolo ai sensi del d.P.R. 380/2001. Hanno chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto a realizzare l’intervento in regime di attività libera ai sensi dell’art. 7 e dell’Allegato A del d.lgs. 190/2024, senza ulteriori titoli edilizi o autorizzativi, e il risarcimento dei danni. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. In questa fase i ricorrenti hanno rinunciato all’istanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, rilevando che essa fa venir meno l’interesse alla decisione cautelare e preclude un ulteriore contraddittorio sul merito della misura richiesta. Ha quindi escluso di poter effettuare in questa sede una valutazione anticipata della soccombenza ai fini della liquidazione delle spese cautelari, riservandone la regolamentazione alla decisione definitiva. Quanto al giudizio principale, rilevata la centralità della questione della necessità di un titolo edilizio per l’intervento e le opere connesse, ha osservato che la controversia appare prima facie riconducibile alle materie attribuite alla Seconda Sezione, ma ha rimesso al Presidente del Tribunale, competente secondo i criteri tabellari, le determinazioni sull’assegnazione. Non ha deciso nel merito le domande di annullamento, accertamento o risarcimento.
Massime di principio
- La rinuncia all’istanza cautelare fa venir meno l’interesse alla decisione sulla misura richiesta e preclude, in quella sede, l’ulteriore contraddittorio sul merito della domanda cautelare; non consente pertanto una valutazione anticipata della soccombenza ai fini della liquidazione delle relative spese, la cui regolamentazione può essere riservata alla decisione definitiva.
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