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Ordinanza

Ordinanza n. 1742/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di approvazione della graduatoria di merito del concorso docenti per la classe B014 in Veneto, nella parte in cui non include il ricorrente tra gli idonei, e gli atti di valutazione della sua prova pratica e orale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il candidato ha impugnato la graduatoria approvata con decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. 2070 del 3 giugno 2026, deducendo l’illegittimità della mancata inclusione tra gli idonei al concorso per titoli ed esami per la classe B014 – Laboratori di Scienze e Tecnologie delle Costruzioni. Ha contestato il punteggio attribuito alla prova pratica, i relativi punteggi parziali e la valutazione complessiva della prova orale, lamentando che non gli fosse riconosciuto il punteggio minimo di 70/100. Ha chiesto la rivalutazione della prova pratica da parte di una commissione in diversa composizione, previa predeterminazione analitica dei criteri, e l’inserimento in graduatoria con il punteggio spettante, anche ai fini dell’immissione in ruolo per l’anno scolastico 2026/2027. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti e la disapplicazione o l’annullamento in parte qua del bando e del decreto ministeriale di riferimento.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né i motivi di merito. Ha rilevato che la controversia riguarda atti di una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha quindi disposto la conversione del rito ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. In via pregiudiziale ha ordinato al ricorrente di notificare l’atto introduttivo, entro il 30 settembre 2026, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, indicati come parti necessarie del giudizio. Ha rinviato la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 15 ottobre 2026 e differito la decisione sulle spese al prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2022

    Considerato che il ricorso mette in discussione gli atti di una procedura amministrativa relativa ad interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal P.N.R.R., ed è perciò sottoposto al rito ex art. 12 bis del D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni nella L. n. 108/2022;

    La controversia relativa ad atti di una procedura amministrativa concernente interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR è assoggettata al rito previsto dall’art. 12-bis.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022

    ordinare alla parte ricorrente la notifica dell’atto introduttivo, entro il termine perentorio del 30 settembre 2026, con deposito della relativa prova, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per gli affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR– Struttura di Missione per il PNRR, che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4° del D.L. n. 68/2022 sono parti necessarie del giudizio;

    Nel rito PNRR, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Struttura di Missione per il PNRR devono essere evocate in giudizio quali parti necessarie; la notifica dell’atto introduttivo e il deposito della relativa prova sono ordinati entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

Massime di principio

  • Le controversie sugli atti di procedure amministrative relative a interventi finanziati, anche parzialmente, con risorse PNRR sono assoggettate al rito previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022.
  • Nel giudizio soggetto al rito PNRR, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Struttura di Missione per il PNRR sono parti necessarie ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022; il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio fissando un termine perentorio per la notifica e il deposito della prova.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni

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