Ordinanza n. 1741/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note comunali del 13 aprile e dell’11 maggio 2026 che hanno disconosciuto l’idoneità della DILA e inibito la realizzazione di un impianto agrivoltaico e delle opere connesse in assenza di un titolo edilizio
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento delle due note comunali, l’accertamento del diritto di realizzare l’intervento in regime di attività libera ai sensi dell’art. 7 e dell’Allegato A del d.lgs. 190/2024, senza ulteriori titoli ai sensi del d.P.R. 380/2001, e il risarcimento dei danni. Il Comune ha ritenuto la DILA non idonea, affermando che l’installazione e le opere connesse non potessero essere realizzate senza un titolo edilizio previsto dal d.P.R. 380/2001. L’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, né decide la questione sostanziale sulla necessità del titolo edilizio.
La decisione
I ricorrenti hanno rinunciato all’istanza cautelare. Il TAR ha preso atto della rinuncia e ha ritenuto venuto meno l’interesse alla decisione cautelare, escludendo che in questa sede si potesse anticipare una valutazione della soccombenza per liquidare le spese; la regolazione delle spese cautelari è stata riservata alla decisione definitiva. Rilevato che la controversia verte principalmente sulla necessità di un titolo edilizio per l’impianto agrivoltaico e le opere connesse, il TAR ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale affinché determini l’assegnazione del ricorso, osservando che la materia appare prima facie riconducibile alla Seconda Sezione, senza vincolare la valutazione presidenziale. Non è stata decisa la domanda principale né la questione edilizia.
Massime di principio
- La rinuncia all’istanza cautelare fa venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione sulla domanda cautelare e preclude un ulteriore contraddittorio sul merito della stessa; in tale sede non ricorrono i presupposti per anticipare la valutazione della soccombenza ai fini della liquidazione delle spese, che può essere riservata alla definizione del giudizio.
- La ripartizione interna degli affari tra le sezioni non è determinata dal collegio investito del ricorso quando l’assegnazione compete al Presidente del Tribunale: il collegio può trasmettere gli atti e indicare la riconducibilità prima facie della controversia a una materia, rimettendosi alle determinazioni presidenziali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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