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Ordinanza

Ordinanza n. 1737/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per la classe ADSS, ambito Veneto, pubblicata il 16 giugno 2026, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente ulteriori 12,50 punti per i titoli

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito della procedura concorsuale per titoli ed esami relativa alla classe di concorso ADSS, sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, chiedendone l’annullamento e la sospensione. Ha contestato il mancato riconoscimento di ulteriori 12,50 punti previsti, a suo avviso, dal punto A.2.2 dell’allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205. Ha inoltre impugnato gli atti connessi, inclusi il bando, l’allegato B, le FAQ ministeriali relative al concorso PNRR3 e l’esito dell’attribuzione delle sedi. Il TAR non ha esaminato i motivi di merito né la domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha rilevato in via preliminare che la controversia riguarda atti di una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha quindi disposto la conversione al rito previsto dall’art. 12-bis del D.L. n. 68/2022. In applicazione della disciplina speciale, ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso, entro il termine perentorio del 30 settembre 2026, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, indicati come parti necessarie. La trattazione della fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 ottobre 2026; le spese sono state differite al prosieguo. Nessuna decisione è stata assunta sulla legittimità della graduatoria o sulla sospensione della sua efficacia.

Norme richiamate

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022

    Ritenuto, conseguentemente e in via pregiudiziale rispetto alla trattazione dell’affare cautelare, di dover: -disporre la conversione del rito; -ordinare alla parte ricorrente la notifica dell’atto introduttivo, entro il termine perentorio del 30 settembre 2026, con deposito della relativa prova, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per gli affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR– Struttura di Missione per il PNRR, che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4° del D.L. n. 68/2022 sono parti necessarie del giudizio;

    Il giudizio relativo ad atti di una procedura amministrativa connessa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR è assoggettato al rito speciale; le amministrazioni individuate dall’art. 12-bis, comma 4, sono parti necessarie e il ricorso deve essere loro notificato.

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda atti di una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, si applica il rito previsto dall’art. 12-bis del d.l. 68/2022.
  • Nel giudizio soggetto all’art. 12-bis, comma 4, del d.l. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni ivi individuate come parti necessarie devono ricevere la notificazione del ricorso; il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio prima di proseguire la trattazione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo

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