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Ordinanza

Ordinanza n. 1744/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della Commissione giudicatrice del 12 maggio 2026, nella parte in cui ha attribuito un punteggio insufficiente alla prova orale del concorso per docenti, classe A046

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il candidato ha impugnato il punteggio insufficiente conseguito alla prova orale del concorso per posti di docente della classe A046, indetto con D.D.G. n. 2939/2025, chiedendo l’annullamento del verbale del 12 maggio 2026 e degli atti connessi. L’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti. Rileva invece che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto la conversione del rito in quello previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 e ha ordinato al ricorrente di notificare l’atto introduttivo, entro il termine perentorio del 18 settembre 2026, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR. Ha rinviato il prosieguo dell’incidente cautelare alla camera di consiglio del 15 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l. 108/2022

    che ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, del decreto legge n. 68 del 2022 sono parti necessarie del giudizio

    Le amministrazioni indicate dal comma 4 sono parti necessarie nel giudizio relativo alla procedura considerata; la loro mancata partecipazione ha determinato l’ordine di notificare loro il ricorso. La disposizione fonda inoltre l’applicazione del rito speciale e la conversione del rito.

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda atti di una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, si applica il rito previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022.
  • Nel giudizio soggetto all’art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, le amministrazioni individuate dalla norma sono parti necessarie e il giudice può ordinare al ricorrente di notificare loro l’atto introduttivo entro un termine perentorio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università

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