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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37189/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Agenzia nazionale)

La controversia

Nel procedimento di prevenzione patrimoniale avente a oggetto beni immobili, il Tribunale di Bari aveva emesso il decreto il 18 ottobre 2017 e la Corte d'appello di Bari, con ordinanza n. 11/18 del 27 settembre 2018, aveva deciso l'impugnazione. Dopo i ricorsi per cassazione contro tale ordinanza, poi dichiarati inammissibili, l'Agenzia nazionale aveva chiesto chiarimenti alla Corte d'appello, che aveva emesso due ordinanze, n. 13/19 e n. 11/19. I ricorrenti hanno sostenuto, in primo luogo, che i chiarimenti erano stati resi senza contraddittorio e senza comunicazione o notificazione agli interessati, pur incidendo sui loro interessi e sul perimetro della confisca; hanno dedotto che ciò impediva la definitività dei provvedimenti nei loro confronti. In secondo luogo, hanno denunciato la violazione degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 159/2011 e delle forme processuali, affermando che le ordinanze avrebbero integrato o modificato illegittimamente la decisione originaria senza udienza camerale e sarebbero state abnormi, perché avrebbero sanato postumamente vizi decisionali. La Corte di cassazione ha rilevato che i chiarimenti non avevano modificato la statuizione originaria: era stata restituita soltanto l'area del fondo a Santo Spirito, non l'abitazione costruitavi; ha inoltre osservato che la mancata notificazione, prospettata come causa di nullità assoluta, avrebbe richiesto un'istanza di restituzione nel termine per impugnare, mai presentata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché tardivi. Ha escluso l'abnormità delle ordinanze, rilevando che esse non avevano introdotto elementi nuovi né mutato la decisione della Corte d'appello, che aveva restituito il fondo ma non l'abitazione. Anche ammettendo la prospettata mancata instaurazione del contraddittorio e la conseguente nullità, i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere la restituzione nel termine per impugnare, rimedio non attivato. La qualificazione dell'atto come abnorme non esonera, di regola, dal rispetto dei termini d'impugnazione, salvo anomalie genetiche radicali che ne determinino l'inesistenza materiale o giuridica; tale eccezione non ricorreva. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 159/2011

    La disposizione è invocata dai ricorrenti, ma la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.

  • art. 27 d.lgs. 159/2011

    La disposizione è invocata dai ricorrenti, ma la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.

  • art. 127 c.p.p.

    La norma è richiamata dai ricorrenti a sostegno della necessità dell'udienza camerale; la Corte non ne offre una specifica interpretazione.

  • art. 585 c.p.p.

    Non essendo le ordinanze impugnate affette da abnormità e rientrando in astratto nei poteri del giudice dell’esecuzione l’accertamento della sussistenza dei presupposti per ritenere configurabile una confisca persistente sull’abitazione, i ricorsi devono considerarsi tardivi – e, come tali, inammissibili – in quanto proposti oltre i termini di cui all’art. 585 cod. proc. pen.

    I termini d'impugnazione si applicano ai ricorsi contro le ordinanze non abnormi; nel caso concreto il superamento del termine ha determinato la tardività e l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peni., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 a carico di ciascuna pari, somma così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

    La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna alle spese e, quando ricorrono profili di colpa nella causa d'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; qui la somma è stata fissata in 3.000 euro per ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • La mera integrazione o precisazione di un precedente provvedimento in materia di prevenzione non è abnorme se non introduce elementi nuovi di valutazione e non altera la decisione già assunta.
  • La qualificazione di un provvedimento come abnorme non esclude, di regola, l'applicazione dei termini d'impugnazione; l'impugnazione è sottratta a tali termini solo quando l'anomalia genetica è così radicale da determinare l'inesistenza materiale o giuridica dell'atto e la sua inidoneità a passare in giudicato.
  • Quando si prospetta che la mancata notificazione abbia impedito la tempestiva impugnazione, il rimedio indicato è l'istanza di restituzione nel termine; la sua mancata proposizione non consente di superare la tardività facendo leva sulla sola deduzione di abnormità, se questa è esclusa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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