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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23372/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato con unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: inosservanza o erronea applicazione di norme penali in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati contestati ai capi F, H, I, L, M, N. L'assunto è che, avendo il Tribunale riconosciuto la equivalenza della recidiva con le circostanze attenuanti (subvalenza/equivalenza), non sarebbe dovuto operare l'aumento di 2/3 per la recidiva e dunque non avrebbe dovuto prodursi effetto estintivo per prescrizione; si censura inoltre la mancanza di argomentazione da parte dei giudici di merito sulla recidiva qualificata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, ai fini del computo del termine di prescrizione, rileva la recidiva formalmente contestata e ritenuta in sentenza anche se nel giudizio di comparazione con le attenuanti essa sia stata valutata subvalente o equivalente, poiché l'art. 157 cod. pen. esclude l'applicazione delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen. per il calcolo della prescrizione. Nel caso concreto la recidiva (reiterata, specifica ed infraquinquennale) risultava comunque ritenuta; pertanto era corretta l'applicazione dell'aumento per recidiva sia sul termine-base che sull'estensione per atti interruttivi (art. 161 cod. pen.). La Corte ha inoltre rilevato l'inammissibilità della censura relativa alla mancata valutazione della recidiva, poiché quella questione non era stata devoluta specificamente al giudice d'appello e non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione in assenza di modifiche legislative o di pronunce costituzionali intervenute in melius. Conseguentemente sono stati ritenuti non prescritti i residui reati di ricettazione ed estorsione (consumata e tentata) e confermato il calcolo degli aumenti, inclusa l'ulteriore maggiorazione di 1/3 dovuta al concorso di circostanze aggravanti di cui all'art. 63, comma 4. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; comma 1, lett. b) consente censura per inosservanza o erronea applicazione di norme penali; comma 3 limita la possibilità di dedurre questioni che non siano state previamente devolute ai giudici di merito.

  • art. 157 cod. pen.

    Regola gli effetti della recidiva sul calcolo della prescrizione: la recidiva riconosciuta in sentenza incide sul termine prescrizionale e l'art. 157, terzo comma, esclude l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 69 ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere.

  • art. 69 cod. pen.

    Stabilisce il bilanciamento delle circostanze attenuanti con la recidiva nella determinazione della pena; tuttavia, secondo la giurisprudenza richiamata, non si applica ai fini del calcolo della prescrizione quando opera l'art. 157.

  • art. 161 cod. pen.

    Regola l'interruzione della prescrizione: il raddoppio/estensione del termine per la recidiva qualificata incide sia sul termine-base sia sulle proroghe derivanti da atti interruttivi.

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Prevede che il concorso di circostanze aggravanti di effetto speciale comporti un aumento (es. di 1/3) che, come interpretato dalla Corte, si aggiunge agli altri aumenti rilevanti ai fini del calcolo della prescrizione (segmento di cui all'art. 157).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.

  • Protocollo n. 7 CEDU, art. 4 (menzione giurisprudenziale)

    La Corte ha richiamato la questione in relazione alle censure sul doppio effetto della recidiva, precisando che la rilevanza della recidiva ai fini della prescrizione non integra violazione del divieto del ne bis in idem nei termini interpretati dalla Corte EDU (sentenza Zolotoukhine non applicabile all'istituto della prescrizione).

Massime di principio

  • Se in una sentenza la recidiva è formalmente contestata e ritenuta, essa incide sul computo della prescrizione anche se, nella determinazione della pena, è stata resa subvalente o equivalente rispetto alle attenuanti: non è ammesso escluderne automaticamente l'effetto prescrizionale richiamando l'art. 69.
  • L'aumento per recidiva qualificata va computato sia sul termine-base della prescrizione sia sulle maggiorazioni derivanti da atti interruttivi (art. 161); se sussistono aggravanti di effetto speciale (art. 63, comma 4) si applica anche l'ulteriore incremento previsto.
  • Questioni relative alla sussistenza o qualificazione della recidiva devono essere specificamente dedotte e devolute al giudice di appello per poter essere impugnate in cassazione; in mancanza, la censura è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.
  • Non è possibile sollevare per la prima volta in cassazione la contestazione sull'applicazione della recidiva al fine di ottenere la declaratoria di prescrizione, salvo che non siano intervenute novità legislative o pronunce costituzionali che abbiano mutato in senso favorevole la disciplina.
  • Nel calcolo della prescrizione quando coesistono più aumenti (recidiva, concorso di aggravanti, plurime aggravazioni) bisogna applicare gli incrementi secondo le regole richiamate dalla giurisprudenza, considerando il loro effetto cumulativo sul segmento rilevante ai sensi dell'art. 157.

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