Cassazione Civile, Ordinanza n. 16660/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento con cui l’ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef per il 2005, la plusvalenza derivante dalla cessione, avvenuta mediante permuta, di un terreno edificabile. Il valore del bene era stato determinato dall’amministrazione sulla base di quello ai fini dell’imposta di registro, come definito dal cedente in sede di accertamento con adesione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’ufficio, ritenendo congruo il valore accertato e reputando non provata dal contribuente la non edificabilità del terreno. In cassazione il contribuente ha proposto un solo motivo contro tale sentenza, ma successivamente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ex art. 6 d.l. 193/2016, ha effettuato i pagamenti richiesti e ha depositato espressa rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della intervenuta adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, del pagamento degli importi dovuti e della rinuncia espressa al ricorso per cassazione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per applicare il c.d. doppio contributo unificato. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché l’Agenzia non si è costituita.
Norme richiamate
l’atto depositato dall’Agenzia non è stato qualificato come controricorso perché fuori dallo schema processuale previsto dalla norma.
art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, una volta aderita e perfezionata con il pagamento, determina la rinuncia al ricorso e la cessazione della materia del contendere.
legge 1° dicembre 2016, n. 225
norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016 richiamata quale base della disciplina di definizione agevolata.
la Corte richiama la disciplina della rottamazione come causa sopravvenuta di estinzione del giudizio a seguito di adesione e pagamento.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata dei carichi e perfeziona la procedura con il pagamento degli importi dovuti, la controversia sul carico definito viene meno e il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La rinuncia espressa al ricorso per cassazione, se intervenuta dopo l’adesione alla definizione agevolata e corredata della documentazione di riscontro, è idonea a determinare la chiusura del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata sopravvenuta, non è dovuto il c.d. doppio contributo unificato.
- Se la parte intimata non si costituisce in cassazione, non occorre provvedere sulle spese del giudizio.
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