Cassazione Penale, Ordinanza n. 35508/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto il 24 giugno 2024 per i reati previsti dagli artt. 5 e 10 del d.lgs. 74/2000, alla pena di due anni e due mesi di reclusione. Con il primo motivo ha contestato la sussistenza degli illeciti sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Con il secondo ha censurato la congruità dell’aumento di pena disposto per la continuazione, riferito alla seconda annualità di omessa dichiarazione e occultamento della documentazione. La Corte territoriale aveva ricostruito il volume d’affari e l’imposta evasa, superiori alle soglie di punibilità, attraverso il sistema VIES e le operazioni con operatori greci effettuate nei due anni contestati; aveva inoltre desunto il dolo dalla reiterazione della condotta e dall’occultamento delle fatture. La pena base per il reato più grave era stata fissata nel minimo e l’aumento per la continuazione era stato di due mesi.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico perché non si confrontava puntualmente con la motivazione della sentenza d’appello: la ricostruzione delle operazioni e dell’imposta evasa tramite VIES, nonché l’inferenza del dolo dalla reiterazione della condotta e dall’occultamento delle fatture, erano state adeguatamente considerate. La censura relativa all’art. 10 d.lgs. 74/2000 è stata giudicata anche reiterativa di una doglianza già motivatamente disattesa; la Corte ha richiamato il principio per cui il reato ricorre quando distruzione o occultamento della documentazione impediscono o rendono difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, salvo che il risultato economico sia accertabile sulla base della documentazione conservata dall’imprenditore senza reperire aliunde elementi di prova. Il secondo motivo è stato respinto come manifestamente infondato: la pena base era stata applicata nel minimo e l’aumento di due mesi per la continuazione era contenuto, rispettava i limiti dell’art. 81 c.p. e non risultava irragionevole né sproporzionato. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La Corte di appello di Lecce, Sezione Staccatadi Taranto, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto del 24/06/2024, cheaveva condannato Luigi Guarino in ordine al delitto di cui agli articoli 5 e 10 d.lgs. 74/2000, alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione.
La norma è indicata quale fondamento della condanna per omessa dichiarazione, confermata nei gradi di merito; la Cassazione ha ritenuto generica la contestazione della sussistenza del reato.
Quanto al reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, questaCorte pacificamente ritiene (Sez. 3, n. 20748 del 16/03/2016, Capobianco, Rv.267028 - 01) che esso sia «integrato in tutti i casi in cui la distruzione ol'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o rendadifficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando ilrisultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altradocumentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperirealiunde elementi di prova».
Il delitto di occultamento o distruzione delle scritture contabili sussiste quando la condotta impedisce o rende difficile ricostruire le operazioni; è escluso se il risultato economico può essere accertato con altra documentazione già conservata dall’imprenditore, senza acquisire elementi di prova aliunde.
Quanto alla dosimetria della pena, la giurisprudenza di legittimità ritieneche nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimoche al massimo edittale, il mero richiamo ai «criteri di cui all’art. 133 cod. pen.»deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della penaall’entità del fatto.
Quando la pena è collocata assai più vicino al minimo che al massimo edittale, il richiamo ai criteri dell’art. 133 c.p. può costituire motivazione sufficiente; quanto maggiore è lo scostamento dal minimo, tanto più specifica deve essere la motivazione sui criteri rilevanti.
Da tale complesso di pronunce si evince un principio di fondo, esplicitato daSez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540 (richiamata dalle Sez. U.Pizzone), secondo cui è necessario che:1. risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen.;2. che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;3. che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra lepene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati.
Nel determinare l’aumento per la continuazione devono essere rispettati i limiti dell’art. 81 c.p., evitato un surrettizio cumulo materiale e preservato, quando ravvisabile, un rapporto proporzionato tra le pene per il reato base e i reati satellite.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Il delitto di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000 è integrato quando la distruzione o l’occultamento della documentazione contabile impediscono o rendono difficoltosa la ricostruzione delle operazioni; non ricorre se il risultato economico è accertabile sulla base di altra documentazione conservata dall’imprenditore, senza necessità di reperire elementi di prova aliunde.
- La reiterazione della condotta, unitamente all’occultamento della documentazione contabile, può costituire, secondo una valutazione di merito non illogica, elemento sintomatico del dolo nei reati tributari contestati.
- La censura in cassazione sulla sussistenza del reato è generica quando non si confronta puntualmente con le ragioni della sentenza impugnata e ripropone doglianze già motivatamente disattese.
- Quando la pena è prossima al minimo edittale, il richiamo ai criteri dell’art. 133 c.p. può essere sufficiente a motivarne l’adeguatezza; un maggiore scostamento dal minimo richiede una motivazione progressivamente più specifica sui criteri di commisurazione rilevanti.
- Nel determinare l’aumento per la continuazione occorre rispettare i limiti dell’art. 81 c.p., evitare un surrettizio cumulo materiale e assicurare, ove pertinente, proporzionalità interna tra la pena del reato base e quelle dei reati satellite.
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