Cassazione Penale, Sentenza n. 33479/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente disposto dal GIP nei confronti dell'indagato per il delitto ex art. 640-bis c.p. Il ricorrente deduce: a) l'assenza dei presupposti per il sequestro perché non avrebbe mai percepito i contributi e quindi non avrebbe conseguito profitti del reato; b) la illegittima estensione del sequestro anche a somme depositate su conti correnti, nonostante il decreto originario avesse limitato la misura ai beni diversi dal denaro; c) l'illegittima determinazione del valore del sequestro attribuendo a ciascun indagato l'intero profitto senza tener conto delle quote individuali (violazione dei principi di proporzionalità e garanzie costituzionali e sovranazionali); d) violazione dell'art. 309, comma 7 c.p.p. (richiamato dall'art. 324, comma 7) perché il Tribunale del riesame avrebbe integrato ex novo la motivazione sul periculum in mora non fornita dal decreto originario; e) insufficienza e mera apparenza della motivazione in ordine al pericolo di dispersione delle somme, anche in considerazione dell'entità modesta delle somme attribuite al ricorrente e della mancanza di specifiche descrizioni della condotta delittuosa.
La decisione
La Corte ha rigettato le censure relative al primo e al secondo motivo, ritenendole precluse o già esaminate dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio. Ha invece accolto il terzo motivo: l'ordinanza del Tribunale del riesame ha motivato in modo confuso e generico la sussistenza del periculum in mora, senza spiegare in concreto la condotta contestata, l'effettiva riconducibilità delle somme al reato, la rilevanza dell'immobile sottoposto a vincolo e la proporzionalità della misura rispetto alle somme obiettivamente modeste. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Lecce per una motivazione integrativa sulle esigenze cautelari, che consideri tutti gli elementi del caso concreto (tipologia del reato, oggetto del vincolo, modalità della condotta, personalità dell'indagato, possibilità di altre garanzie).
Norme richiamate
Norma penale che disciplina il delitto relativo all'indebita percezione di contributi pubblici; dal suo accertamento deriva la possibilità di sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato
art. 309, comma 7, cod. proc. pen. e art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Disciplina l'onere motivazionale del provvedimento cautelare e i limiti dell'intervento del giudice del riesame; la Corte ha ritenuto compatibile l'integrazione motivazionale da parte del giudice del riesame nelle ipotesi di rinvio da parte della Cassazione
artt. 3, 27, 42 Cost.; artt. 17 e 39, par. 3, TFUE; art. 1 Protocollo Addizionale CEDU
Ricorrente richiamava principi costituzionali e sovranazionali di proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali; la Corte ricorda che le misure cautelari reali devono rispettare adeguatezza e proporzionalità rispetto all'esigenza cautelare
Sentenza Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021 (cd. "Ellade")
Riferimento giurisprudenziale sulla disciplina del sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria e sui criteri di necessità, adeguatezza e proporzionalità delle misure reali
Principio del sequestro preventivo per equivalente e della confisca obbligatoria
Il sequestro per equivalente può essere adottato in vista della confisca del profitto; tuttavia la misura cautelare deve essere sorretta da motivazione concreta circa il pericolo di dispersione e rispettare i limiti di proporzionalità
Massime di principio
- Il giudice deve motivare in modo chiaro e concreto il periculum in mora quando dispone un sequestro preventivo per equivalente: occorre spiegare in cosa consista il rischio di dispersione e collegarlo alle specifiche circostanze del caso
- La mera affermazione generica della "natura fungibile del danaro" non è sufficiente: va indicato perché le somme disponibili possono effettivamente vanificare l'eventuale confisca futura
- Il Tribunale del riesame può integrare la motivazione del provvedimento originario se la Corte di cassazione ha annullato con rinvio, ma l'integrazione deve essere puntuale e non meramente formale
- Le misure cautelari reali devono rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità: va valutata l'entità delle somme, la loro riconducibilità al reato, la partecipazione in concorso e l'esistenza di altre garanzie alternative
- Se il decreto originario limita la misura a tipi di beni (es. escludendo il danaro), il vincolo successivamente esteso deve trovare specifica e convincente giustificazione
- Questioni già decise in precedenti pronunce della Corte di cassazione possono precludere la riesamina delle medesime censure (effetto del "giudicato cautelare")
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