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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04320/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contestando l'insussistenza del credito posto a fondamento della pretesa. In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso; in appello avevano proposto impugnazione il concessionario della riscossione e appello incidentale l'Agenzia delle Entrate, ma la CTR aveva rigettato entrambe le impugnazioni confermando la decisione di primo grado. In cassazione le amministrazioni ricorrenti hanno dedotto un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 472 del 1997, dell'art. 2946 c.c. e falsa applicazione dell'art. 20 del medesimo decreto, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato alla pretesa, relativa a crediti per sanzioni, il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che, in caso di cartella esattoriale non fondata su sentenza passata in giudicato, la prescrizione del credito per sanzioni è quinquennale ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997; quella degli interessi è anch'essa quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.; mentre il credito erariale per imposta, una volta divenuto definitivo l'accertamento, è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. La CTR si è allineata a tali principi, sicché il ricorso è stato rigettato. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Agenzia delle Entrate in quanto parte difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito; ha invece dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di riscossione tributaria, la prescrizione del credito deve essere distinta per natura del debito: l'imposta segue, salvo diversa previsione di legge, il termine ordinario decennale; le sanzioni seguono il termine quinquennale specificamente previsto dalla normativa tributaria; gli interessi seguono il medesimo termine quinquennale dell'art. 2948 c.c. come accessori del credito principale.
  • L'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella non determinano, di per sé, la riduzione del termine ordinario di prescrizione del credito d'imposta.
  • Quando la cartella esattoriale non sia fondata su una sentenza passata in giudicato, la disciplina della prescrizione delle sanzioni resta quella speciale quinquennale, distinta dalla prescrizione del tributo.
  • La qualificazione del credito tributario ai fini della prescrizione deve avvenire in base alla natura della pretesa sostanziale e non al solo atto della riscossione.
  • Le obbligazioni accessorie per interessi mantengono un proprio autonomo regime prescrizionale, decorrente dall'esigibilità del credito principale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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