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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13573/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Buonanno ha chiesto la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna per i reati indicati (artt. 337, 582, 585, 635 c.p.), sostenendo che la presunzione di conoscenza del processo era superata perché, essendo detenuto per altra causa e assistito da difensori d'ufficio che si sono succeduti, questi non gli avrebbero comunicato l'esito del giudizio, determinando un impedimento di fatto all'esercizio del diritto di impugnazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 175, comma 1, c.p.p. (dato che l'imputato aveva rinunciato a comparire, non sussiste dubbio sulla conoscenza della pendenza del processo). Le generiche allegazioni sulla mancata comunicazione da parte dei difensori sono state ritenute meri fatti asseriti, insufficienti a provare un impedimento da qualificare come caso fortuito o forza maggiore. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'impedimento deve avere carattere oggettivo e derivare da cause esterne non imputabili all'interessato; grava sul richiedente la prova di un impedimento assoluto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175, comma 1, cod. proc. pen.

    Applicato quale norma rilevante per la restituzione nel termine: la Corte ha ritenuto che, data la rinuncia a comparire, non sussista incertezza sulla conoscenza del processo da parte dell'imputato e che le allegazioni sulla mancata comunicazione non dimostrano un impedimento oggettivo idoneo a giustificare la restituzione.

  • artt. 337, 582, 585, 635 cod. pen.

    Norme penali relative ai reati per i quali Buonanno era stato condannato in primo grado; menzionate come oggetto della sentenza impugnata, non direttamente oggetto di interpretazione nella decisione sulla restituzione dei termini.

  • Sez. 6, n. 26833 del 24/03/2015 (Manzara, Rv. 263841)

    Richiamata per affermare che, ai fini della restituzione per caso fortuito o forza maggiore, l'impedimento deve avere connotazioni oggettive e non può essere ricondotto a comportamenti del soggetto, salvo fattori esterni assoluti.

  • Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020 (Giglio, Rv. 278706)

    Richiamata per il principio secondo cui grava sul richiedente l'onere di provare che l'impedimento sia assoluto e tale da rendere vano ogni sforzo umano, derivando da cause esterne non imputabili.

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 2000

    Richiamata a supporto della possibilità di condannare il ricorrente al pagamento di somme a titolo di sanzione (Cassa delle ammende) quando il ricorso risulti manifestamente infondato e non proposto senza colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia dell'imputato a comparire rende difficile contestare la presunzione di conoscenza del procedimento: senza elementi probatori concreti, la conoscenza della pendenza del processo è data per acquisita.
  • Le affermazioni generiche sulla mancata comunicazione dell'esito da parte del difensore non sono sufficienti: per ottenere la restituzione nel termine occorre provare un impedimento oggettivo, assoluto e derivante da cause esterne.
  • Per far valere la forza maggiore o il caso fortuito ai fini della restituzione dei termini, il richiedente ha l'onere della prova e deve dimostrare che ogni sforzo umano sarebbe risultato vano.
  • Il comportamento del difensore (anche se più difensori si sono succeduti) integra di per sé una giustificazione solo se è dimostrabile che ha prodotto un impedimento esterno insormontabile; altrimenti resta attributo della sfera di responsabilità dell'imputato.
  • Ricorsi manifestamente infondati o mal fondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende), specie se non si può ritenere l'assenza di colpa nel proporre il rimedio.

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