Cassazione Penale, Sentenza n. 13573/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Buonanno ha chiesto la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna per i reati indicati (artt. 337, 582, 585, 635 c.p.), sostenendo che la presunzione di conoscenza del processo era superata perché, essendo detenuto per altra causa e assistito da difensori d'ufficio che si sono succeduti, questi non gli avrebbero comunicato l'esito del giudizio, determinando un impedimento di fatto all'esercizio del diritto di impugnazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 175, comma 1, c.p.p. (dato che l'imputato aveva rinunciato a comparire, non sussiste dubbio sulla conoscenza della pendenza del processo). Le generiche allegazioni sulla mancata comunicazione da parte dei difensori sono state ritenute meri fatti asseriti, insufficienti a provare un impedimento da qualificare come caso fortuito o forza maggiore. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'impedimento deve avere carattere oggettivo e derivare da cause esterne non imputabili all'interessato; grava sul richiedente la prova di un impedimento assoluto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175, comma 1, cod. proc. pen.
Applicato quale norma rilevante per la restituzione nel termine: la Corte ha ritenuto che, data la rinuncia a comparire, non sussista incertezza sulla conoscenza del processo da parte dell'imputato e che le allegazioni sulla mancata comunicazione non dimostrano un impedimento oggettivo idoneo a giustificare la restituzione.
artt. 337, 582, 585, 635 cod. pen.
Norme penali relative ai reati per i quali Buonanno era stato condannato in primo grado; menzionate come oggetto della sentenza impugnata, non direttamente oggetto di interpretazione nella decisione sulla restituzione dei termini.
Sez. 6, n. 26833 del 24/03/2015 (Manzara, Rv. 263841)
Richiamata per affermare che, ai fini della restituzione per caso fortuito o forza maggiore, l'impedimento deve avere connotazioni oggettive e non può essere ricondotto a comportamenti del soggetto, salvo fattori esterni assoluti.
Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020 (Giglio, Rv. 278706)
Richiamata per il principio secondo cui grava sul richiedente l'onere di provare che l'impedimento sia assoluto e tale da rendere vano ogni sforzo umano, derivando da cause esterne non imputabili.
Corte Costituzionale, n. 186 del 2000
Richiamata a supporto della possibilità di condannare il ricorrente al pagamento di somme a titolo di sanzione (Cassa delle ammende) quando il ricorso risulti manifestamente infondato e non proposto senza colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia dell'imputato a comparire rende difficile contestare la presunzione di conoscenza del procedimento: senza elementi probatori concreti, la conoscenza della pendenza del processo è data per acquisita.
- Le affermazioni generiche sulla mancata comunicazione dell'esito da parte del difensore non sono sufficienti: per ottenere la restituzione nel termine occorre provare un impedimento oggettivo, assoluto e derivante da cause esterne.
- Per far valere la forza maggiore o il caso fortuito ai fini della restituzione dei termini, il richiedente ha l'onere della prova e deve dimostrare che ogni sforzo umano sarebbe risultato vano.
- Il comportamento del difensore (anche se più difensori si sono succeduti) integra di per sé una giustificazione solo se è dimostrabile che ha prodotto un impedimento esterno insormontabile; altrimenti resta attributo della sfera di responsabilità dell'imputato.
- Ricorsi manifestamente infondati o mal fondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende), specie se non si può ritenere l'assenza di colpa nel proporre il rimedio.
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