Cassazione Penale, Sentenza n. 9827/2024 del 07/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Trento che aveva confermato la condanna per uso abusivo di carta bancoposta di provenienza furtiva. Il difensore ha censurato: 1) il diniego del riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento del danno e della riconciliazione (art. 62 n.6 c.p. e richiamo all'art. 69, comma 4 c.p.); 2) l'erronea applicazione della recidiva e la mancata sostituzione della pena con riguardo a precedenti penali; oltre a contestare la motivazione sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del difensore: il mandato a proporre impugnazione era stato rilasciato in data 21/01/2020 (in fase di indagini) e non successivamente alla sentenza di appello, come imposto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. La Corte ha ritenuto tale prescrizione applicabile anche al giudizio di cassazione e anche nei casi di giudizio d'appello celebrato con rito cartolare per ragioni emergenziali. Perciò i motivi sostanziali non sono stati esaminati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamata per spiegare che il giudizio d'appello si è svolto con trattazione cartolare in applicazione delle disposizioni emergenziali sul processo.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10/10/2022, n. 150)
Norma decisiva: impone che l'imputato assente conferisca al difensore un mandato specifico a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza; la Corte la ritiene applicabile anche alla cassazione e anche quando l'appello sia stato celebrato con rito cartolare per pandemia.
art. 89, comma 3 (disciplina transitoria)
Richiamata per affermare l'applicabilità della nuova disciplina alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.
Circostanza attenuante per il risarcimento del danno; è stata invocata dalla difesa (documentazione di risarcimento e remissione querela), ma non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale del ricorso.
Richiamato dalla difesa per sostenere che il riconoscimento dell'attenuante potrebbe non avere effetti pratici sulla pena; la Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante ai fini della quantificazione, ma la Cassazione ha deciso sul profilo procedurale e non sul merito.
Citate le differenze tra il rito cartolare e la trattazione in pubblica udienza/camera di consiglio per motivare l'applicazione della garanzia del mandato anche nei casi cartolari.
Richiamato in relazione al precedente contravvenzionale che la Corte territoriale aveva considerato ai fini della recidiva; la difesa contestava l'uso di tale precedente, ma la questione non è stata valutata in cassazione per motivi di ammissibilità.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato assente in primo grado, il mandato per l'impugnazione in Cassazione deve essere rilasciato al difensore successivamente alla sentenza impugnata; in mancanza il ricorso è inammissibile.
- La prescrizione introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 (art. 581, comma 1-quater c.p.p.) si applica anche alle impugnazioni in Cassazione e anche quando l'appello si è svolto con rito cartolare per ragioni emergenziali.
- Difetti procedurali formali (mancanza di mandato idoneo, elezione di domicilio, ecc.) possono determinare l'inammissibilità del ricorso prima che vengano esaminati i profili di merito.
- Quando si vuole ottenere il riconoscimento di attenuanti legate al risarcimento del danno o alla remissione della querela, è fondamentale produrre e documentare in modo completo le prove già nei gradi precedenti e assicurarsi che la tutela formale dell'impugnazione sia corretta.
- Nel contestare la recidiva o l'utilizzo di precedenti, è consigliabile acquisire certificati di estinzione del precedente o altri documenti probatori per evitare che la questione venga decisa favorevolmente senza possibilità di riesame per vizi procedurali.
- Se il difensore ha svolto l'impugnazione in epoca anteriore alla riforma o durante procedure emergenziali, è prudente ottenere comunque un mandato specifico successivo alla sentenza impugnata per conservare la legittimazione a ricorrere.
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