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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32000/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società agricola socia receduta nei confronti di una cooperativa lattiero-casearia per il pagamento di somme indicate in fatture relative ai conferimenti di latte ovino. La cooperativa propose opposizione sostenendo, in sostanza, che dopo il recesso del socio i rapporti mutualistici si erano estinti e che il credito non fosse esigibile secondo le regole applicate dal giudice di merito. Il Tribunale rigettò l'opposizione; la Corte d'appello, in riforma parziale, revocò il decreto ingiuntivo ma condannò comunque la cooperativa al pagamento della somma capitale, ritenendo però che il credito non fosse esigibile al momento della richiesta monitoria e che gli interessi moratori decorressero solo dalla data di scadenza del termine per la liquidazione della quota sociale. La cooperativa ricorse per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 42 e 45 Cost., degli artt. 2516, 2535 e 2536 c.c. e dell'art. 22 dello statuto sociale, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato al credito da conferimenti la disciplina del recesso e della liquidazione della quota sociale; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 23 dello statuto, omesso esame di fatti decisivi e dedotta revocazione, lamentando che la Corte non avesse considerato i pagamenti intermedi e avesse escluso la cessazione della materia del contendere; 3) violazione dell'art. 62, comma 1, d.l. 1/2012, deducendo la nullità per difetto di forma scritta di un eventuale contratto di fornitura dei prodotti agricoli. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che nelle cooperative agricole di conferimento il rapporto di scambio relativo ai conferimenti di prodotti è autonomo rispetto al rapporto associativo e dà luogo a un corrispettivo dovuto secondo logica sinallagmatica; ha accolto solo in parte il secondo motivo, osservando che l'art. 23 dello statuto disciplina il rimborso delle quote sociali e non il pagamento del prezzo dei conferimenti, sicché era erroneo estendere a quest'ultimo la tempistica prevista per le quote; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e perché la dedotta nullità non era stata ritualmente allegata nei gradi di merito. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al profilo accolto del secondo motivo e rinviata alla Corte d'appello in diversa composizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto soltanto la censura del secondo motivo relativa all'erronea applicazione della disciplina statutaria del rimborso delle quote sociali al pagamento del prezzo dei conferimenti di latte. Ha invece respinto il primo motivo e dichiarato inammissibile il terzo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre corretto la motivazione della decisione di merito nel senso che il credito azionato trovava titolo nel rapporto di conferimento di latte, autonomo rispetto al rapporto sociale, e non nella cessazione del rapporto mutualistico.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato richiamato come paradigma del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei primi e nel terzo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura è stata dichiarata inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame non era deducibile nei termini prospettati

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio non è deducibile con ricorso per cassazione

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi

  • art. 2516 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo nella soluzione della controversia

  • art. 2535 c.c.

    regola la liquidazione della quota del socio receduto, ma la Corte ha escluso che tale disciplina si applichi al pagamento del prezzo dei conferimenti di latte

  • art. 2536 c.c.

    richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulla cooperazione, senza che ne sia stato accolto il rilievo

  • art. 42 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi mutualistica

  • art. 45 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi mutualistica

  • art. 22 dello Statuto sociale

    la Corte di merito lo aveva valorizzato per collegare il recesso all'estinzione dei rapporti mutualistici; la Cassazione ha ritenuto che ciò non bastasse a trasferire sul credito da conferimenti la disciplina della liquidazione della quota

  • art. 23 dello Statuto sociale

    è stato interpretato come norma relativa al rimborso delle quote sociali e non al pagamento del prezzo dei conferimenti

  • art. 62, comma 1, d.l. n. 1/2012

    norma invocata per sostenere la nullità del contratto di cessione di prodotti agricoli per difetto di forma scritta; il motivo è stato ritenuto inammissibile

  • art. 384, comma 3, c.p.c.

    la Corte ha corretto la motivazione della sentenza d'appello ai sensi di tale disposizione

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiede specificità del motivo di ricorso e indicazione del contrasto tra norma e decisione impugnata

  • art. 62 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in L. 24 marzo 2012, n. 27

    richiamato come norma, poi abrogata, sulla rilevabilità d'ufficio di talune nullità

  • art. 42 e 45 Cost.

    richiamati dalla ricorrente come basi costituzionali del sistema mutualistico

Massime di principio

  • Nelle cooperative agricole di conferimento, il rapporto relativo alla consegna dei prodotti e al pagamento del relativo corrispettivo è autonomo rispetto al rapporto associativo: il socio ha diritto al prezzo dei conferimenti secondo una logica di scambio e non si può trasformare tale prestazione in un conferimento gratuito o indeterminato.
  • Il recesso del socio e la disciplina della liquidazione della quota sociale non si estendono automaticamente ai crediti per il prezzo dei prodotti conferiti, salvo specifiche previsioni statutarie o negoziali ritualmente allegate e pertinenti al rapporto di scambio.
  • Le clausole statutarie che disciplinano il rimborso delle quote sociali non possono essere utilizzate per differire o condizionare il pagamento del corrispettivo dovuto per i conferimenti di prodotti quando il credito trova titolo in un distinto rapporto contrattuale di scambio.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo che deduce violazione di legge deve essere specifico: occorre indicare la norma, il suo contenuto precettivo e il punto della sentenza che si assume contrastante, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa delle violazioni denunciate.
  • La nullità contrattuale dedotta in sede di legittimità richiede che i fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati nei gradi di merito; non è sufficiente la mera mancanza in atti del documento e non è consentito introdurre in cassazione questioni nuove di fatto.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice ha fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri riconosciutigli; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoAmministratoriImpugnazioni
RamiContrattiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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