Cassazione Penale, Ordinanza n. 22033/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Venezia aveva accolto un concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a un delitto di furto in abitazione contestato all'imputato, applicando la pena finale di anni quattro di reclusione ed euro 1200 di multa. Nel ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato, il difensore deduceva un unico motivo: erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché attinente a una questione rinunciata nel quadro dell'accordo in appello, dunque preclusa anche in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura. La Corte ha affermato che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono precluse le doglianze su questioni alle quali la parte abbia rinunciato aderendo all'accordo, compresi i motivi relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche e, più in generale, ai vizi della sanzione non attinenti a pena illegale o a profili diversi da quelli oggetto di ammissibile controllo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
l'accordo in appello limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità con riguardo ai motivi rinunciati.
invocato per ottenere le circostanze attenuanti generiche; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché vertente su materia oggetto di rinuncia nell'accordo in appello.
la Corte richiama l'orientamento per cui sono inammissibili, nel contesto del concordato in appello, le doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando la questione sia coperta dall'accordo.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
norma incriminatrice del delitto oggetto dell'imputazione definita in appello.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la parte che aderisce all'accordo rinuncia ai motivi di impugnazione non espressamente mantenuti, con conseguente preclusione alla loro riproposizione in cassazione.
- Sono ammissibili contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. solo le doglianze che incidono sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero, sulla difformità tra accordo e decisione del giudice o sulla pena illegale.
- Le censure relative al mancato riconoscimento di attenuanti o ad altri profili della sanzione sono inammissibili se attengono a questioni rinunciate nell'ambito dell'accordo di appello e non denunciano una pena fuori dai limiti di legge.
- Il concordato in appello è un accordo sui motivi di impugnazione e non un patteggiamento in senso stretto sulla pena; esso interviene in un momento successivo alla valutazione di merito della responsabilità, con effetti preclusivi sul prosieguo del giudizio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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