Cassazione Penale, Ordinanza n. 22294/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato e conteneva un unico motivo: deduceva violazione di legge processuale e illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione ex art. 62, n. 2, c.p. La doglianza era sostanzialmente diretta a contestare la valutazione compiuta in appello, sostenendo che la condotta dell'agente fosse reazione a una provocazione subita. La Corte rileva però che il motivo riproponeva questioni già dedotte e disattese in appello e si risolveva in una diversa lettura del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla provocazione fosse meramente reiterativa delle doglianze già esaminate e respinte in appello con motivazione immune da vizi logici. Ha inoltre condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui non era configurabile una reazione riflessa a una provocazione, poiché la condotta del ricorrente era antecedente al fatto asseritamente provocatorio; inoltre, l'attenuante non è invocabile quando il fatto ingiusto della vittima sia stato a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La circostanza attenuante della provocazione non è configurabile se la reazione dell'agente non è una risposta immediata a un fatto ingiusto altrui, ma precede il fatto che si assume provocatorio; inoltre, non opera quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima è stato determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una mera richiesta di rivalutazione del merito, quando la censura riproponga questioni già dedotte in appello e motivate in modo non illogico dal giudice di merito.
- L'attenuante della provocazione richiede una reazione dell'agente riconducibile a un fatto ingiusto altrui; non è configurabile se la condotta dell'imputato risulta temporalmente antecedente al presunto evento provocatorio.
- La provocazione non può essere invocata quando il fatto ingiusto della vittima sia, in realtà, effetto di un precedente comportamento ingiusto posto in essere dallo stesso agente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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