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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22027/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Perugia aveva applicato la pena concordata di anni due di reclusione ed euro 600 di multa per il concorso nel reato di rapina aggravata. L'unico motivo deduceva l'erronea qualificazione giuridica del fatto: secondo il ricorrente la Corte d'appello avrebbe dovuto disattendere la proposta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e riqualificare il fatto nell'alveo dell'art. 624-bis c.p. La doglianza è stata ritenuta aspecifica e non autosufficiente, perché non evidenziava un errore manifesto nella qualificazione giuridica, ma censurava una violazione non immediatamente ricavabile dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto è consentito solo in caso di errore manifesto, cioè quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e risulti immediatamente e indiscutibilmente erronea. Nel caso concreto, il giudice aveva chiarito che l'accordo tra le parti riguardava la definizione del procedimento nei termini indicati, sulla base di una qualificazione dei fatti di cui ai capi 1) e 2) non contestata, con esclusione della recidiva e concessione di attenuanti. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    norma richiamata come base del patteggiamento, rispetto al quale il ricorrente lamentava il mancato esercizio del potere di riqualificazione del fatto

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    fondamento della declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura

  • art. 624-bis c.p.

    norma invocata dal ricorrente per la riqualificazione del fatto in un titolo di reato diverso dalla rapina aggravata

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato solo per l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, ossia immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti ad allegare, in modo generico o non autosufficiente, un diverso inquadramento giuridico del fatto senza dimostrare che la qualificazione adottata sia palesemente incompatibile con il capo di imputazione.
  • Nel patteggiamento, la verifica del giudice e il successivo sindacato di legittimità restano vincolati alla qualificazione dei fatti risultante dagli atti e dall'accordo tra le parti, salvo l'ipotesi di errore manifesto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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