Cassazione Penale, Ordinanza n. 22034/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che il motivo dedotto atteneva a questioni oggetto di rinuncia nell'ambito del patteggiamento in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, definendo il giudizio con sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. a seguito di accordo sulla pena, aveva confermato nel resto la decisione di primo grado in relazione a un reato di bancarotta fraudolenta concorsuale. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., sostenendo la carenza di motivazione sulla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che, trattandosi di ricorso avverso sentenza emessa in esito a concordato in appello, la parte aveva già rinunciato ai motivi d'appello non coltivati e che, pertanto, il controllo di legittimità non può estendersi a questioni rinunciate, anche se rilevabili d'ufficio, quando la rinuncia sia avvenuta in funzione dell'accordo sulla pena.
Norme richiamate
sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen.
La definizione del giudizio mediante concordato in appello comporta che il giudice di secondo grado prenda atto dell'accordo delle parti e della rinuncia ai motivi non coltivati, con conseguenti effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità per le questioni rinunciate.
Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione se riguarda questioni alle quali la parte abbia rinunciato nell'accordo concluso in appello.
Le eventuali cause di non punibilità non sono sindacabili in cassazione quando il relativo tema sia stato coperto da rinuncia in funzione del concordato sulla pena in appello.
dichiara inammissibile il ricorso ... senza formalità di procedura
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso in presenza di una preclusione derivante dalla rinuncia ai motivi di impugnazione effettuata nell'ambito del patteggiamento in appello.
artt. 110 c.p., 216, comma 1, nn. 1 e 2, e 219, comma 2, n. 1, R.D. 267/1942
Costituiscono la base normativa del reato fallimentare oggetto di contestazione e della conferma di responsabilità richiamata nella sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza pronunciata in esito a concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il controllo di legittimità è limitato alle questioni non oggetto di rinuncia da parte dell'interessato.
- La rinuncia ai motivi d'appello formulata in funzione dell'accordo sulla pena determina una preclusione processuale che si estende al giudizio di legittimità, impedendo di far valere censure attinenti ai capi rinunciati.
- Quando la parte ha rinunciato, nell'ambito del patteggiamento in appello, a questioni anche rilevabili d'ufficio, queste non possono essere riesaminate dalla Corte di cassazione, neppure sotto il profilo delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
- In presenza di tale preclusione, il ricorso per cassazione è inammissibile e può essere dichiarato senza formalità di procedura, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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