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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22029/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in appello per il concorso in tentata rapina aggravata, lesione aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, ha proposto personalmente ricorso per cassazione. Con l'unico motivo ha dedotto un vizio di motivazione, invocando gli artt. 530, comma 2, c.p.p. e 62-bis c.p., e lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito di tali doglianze perché ha rilevato che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. ad opera della l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità formale del ricorso.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la censura non è esaminata per ragioni processuali.

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve rispettare i requisiti di sottoscrizione previsti dalla legge.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., imponendo la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale da parte dell'imputato non è consentita.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina un vizio processuale rilevabile in limine, che impedisce l'esame dei motivi di merito o di legittimità dedotti nel ricorso.
  • La dichiarazione di inammissibilità può essere adottata senza formalità di procedura quando il vizio emerge ictu oculi dagli atti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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