Cassazione Civile, Ordinanza n. 12937/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
Il fallimento di una società per azioni ha proposto ricorso per cassazione avverso un decreto del Tribunale di Roma. Prima della decisione, il difensore del ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dal curatore e notificata alla controricorrente. La controparte ha depositato atto di "visto" sulla rinuncia e di "nulla osta" alla compensazione delle spese. La questione definita dalla Corte non riguarda il merito del decreto impugnato, ma gli effetti processuali della rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio, nonché le spese e il contributo unificato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata alla controricorrente e ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha osservato che, in caso di rinuncia accettata, non si dà luogo a decisione sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.; comunque non vi erano estremi per porre le spese a carico del rinunciante ai sensi dell'art. 391, comma 2, c.p.c. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che l'estinzione del processo non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
In caso di rinuncia accettata al ricorso non si provvede sulle spese di lite.
La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per condannare la parte rinunciante alla rifusione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue per rinuncia, trattandosi di ipotesi non contemplata dalla norma.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata alla controparte e accettata, determina l'estinzione del processo senza necessità di una pronuncia sul merito.
- In presenza di rinuncia accettata, non va normalmente adottata una statuizione sulle spese di lite.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nelle ipotesi di estinzione del processo per rinuncia, salvo che la fattispecie sia espressamente ricompresa nella disciplina applicabile.
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