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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36008/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano, resa il 9 aprile 2026, che aveva respinto l’opposizione contro il diniego, adottato il 19 novembre 2025, della riabilitazione relativa a due condanne: una della Pretura di Como del 23 gennaio 1992 per violazione della disciplina in materia di IVA e una della Corte d’appello di Milano del 12 luglio 1999 per associazione di stampo mafioso, commessa dal 1982 al 1997. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 649 c.p.p. e dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, rieducazione e uguaglianza: sosteneva che il Tribunale avrebbe dovuto attenersi al precedente provvedimento del 5 luglio 2021, che aveva indicato il risarcimento simbolico come condotta sufficiente a dimostrare l’emenda, considerato che aveva successivamente risarcito il Comune e mantenuto una condotta irreprensibile. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 179 c.p. e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale avesse negato l’emenda in ragione dell’insufficienza della donazione senza valutare complessivamente la buona condotta tenuta negli ultimi trent’anni. La donazione considerata dal Tribunale era di 200 euro a favore di un’associazione antimafia indicata dal Comune di Fino Mornasco.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, ritenendoli infondati. Ha escluso che il rigetto si discostasse dal precedente del 2021 in modo lesivo dell’affidamento: nessun precedente giudiziario è vincolante e il Tribunale aveva comunque confrontato e motivatamente distinto la precedente decisione. Ha giudicato plausibile la valutazione secondo cui la donazione di 200 euro, considerate la gravità del reato, le possibilità economiche del condannato e la concomitanza dell’iniziativa riparatoria con la prima domanda di riabilitazione, non dimostrava una volontà spontanea di ristoro; ha inoltre rilevato che, dopo quella donazione e fino alla nuova istanza, non risultavano ulteriori condotte a favore della collettività. La Corte ha richiamato il principio per cui un’offerta manifestamente inadeguata rispetto al danno non è idonea a dimostrare la volontà di ripararlo, in particolare quando le condizioni economiche consentano un contributo più adeguato, anche se non necessariamente integrale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 179 c.p.

    in tema di riabilitazione, l'offerta di una somma manifestamente inadeguata rispetto al danno subito dalla parte lesa, anche se non costituita in giudizio, non può essere ritenuta idonea a configurare una volontà di ristoro e di eliminazione delle conseguenze derivatedal reato, soprattutto quando le condizioni economiche del condannato possano consentirgli di provvedere al risarcimento in maniera maggiormente adeguata anche se non necessariamente integrale.

    Nella valutazione dei presupposti della riabilitazione, una donazione o offerta di ristoro può non dimostrare l’emenda se è manifestamente inadeguata rispetto al danno, tenuto conto anche delle condizioni economiche del condannato; il ristoro non deve necessariamente essere integrale.

  • art. 649 c.p.p.

    nel nostro ordinamento nessun precedente giudiziario ha valore vincolante

    Un precedente provvedimento giudiziario non vincola il giudice chiamato a decidere una successiva istanza; resta possibile una valutazione autonoma, purché adeguatamente motivata.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    La Corte ha escluso che il rigetto si discostasse dal precedente del 2021 in modo lesivo dell’affidamento: nessun precedente giudiziario è vincolante e il Tribunale aveva comunque confrontato e motivatamente distinto la precedente decisione.

    Nel caso esaminato, la diversa valutazione della successiva istanza di riabilitazione, motivata senza essere vincolata dal precedente, non è stata ritenuta lesiva dei principi invocati dal ricorrente.

  • art. 3 Cost.

    La Corte ha escluso che il rigetto si discostasse dal precedente del 2021 in modo lesivo dell’affidamento: nessun precedente giudiziario è vincolante e il Tribunale aveva comunque confrontato e motivatamente distinta la precedente decisione.

    La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata, basata su una valutazione motivata delle circostanze concrete e non vincolata dal precedente, non avesse determinato la violazione dei principi costituzionali dedotta.

Massime di principio

  • In materia di riabilitazione, la condotta riparatoria va valutata concretamente e nel complesso: una donazione simbolica non è necessariamente sufficiente a dimostrare l’emenda.
  • Un’offerta manifestamente inadeguata rispetto al danno non dimostra di per sé una volontà effettiva di ristoro, soprattutto quando le condizioni economiche del condannato consentono un contributo più adeguato, anche se non integrale.
  • La prossimità temporale della condotta riparatoria alla presentazione dell’istanza di riabilitazione e l’assenza di ulteriori condotte riparatorie possono essere considerate nella valutazione della spontaneità dell’iniziativa.
  • Un precedente provvedimento giudiziario non ha efficacia vincolante per la decisione di una successiva istanza; il giudice può procedere a una nuova valutazione, confrontandosi con le ragioni della decisione precedente e motivando l’esito.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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