Cassazione Civile, Ordinanza n. 35660/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato il suo ricorso contro il diniego della Commissione territoriale, la quale aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria e umanitaria. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d'ufficio un vizio processuale: l'atto di impugnazione è stato depositato oltre il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del decreto, termine previsto a pena di improcedibilità dall'art. 369, primo comma, c.p.c.
La decisione
La Corte dichiara improcedibile il ricorso perché il deposito del ricorso per cassazione è avvenuto tardivamente, oltre il termine di 20 giorni dall'ultima notificazione del provvedimento impugnato. Conseguentemente condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero dell'interno e dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
a pena di improcedibilità
il deposito del ricorso per cassazione deve avvenire entro 20 giorni dall'ultima notificazione del provvedimento impugnato; il mancato rispetto del termine comporta improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ricorrendone i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
viene richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c. è requisito essenziale e la sua omissione o tardività determina improcedibilità, rilevabile dalla Corte anche d'ufficio.
- La tardiva produzione dell'atto di ricorso preclude l'esame dei motivi di censura, indipendentemente dal loro contenuto.
- In caso di improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente può essere condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ove ricorrano i presupposti di legge, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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