Cassazione Penale, Sentenza n. 27053/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per due censure principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge relativamente all'aggravante dell'uso dell'arma nella rapina (sosteneva che la Corte d'appello non aveva adeguatamente motivato sull'aggravante inserita con motivo aggiunto e che non era certo che l'oggetto usato fosse un'arma autentica, potendo trattarsi di arma giocattolo); (2) vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. (danni di speciale tenuità), sostenendo che, dato l'esiguo danno patrimoniale e l'assenza di violenza fisica grave, doveva applicarsi l'attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo precluso perché si trattava di una censura nuova (l'assenza dell'aggravante per uso dell'arma nel capo A) non sollevata nell'appello originario, e quindi non proponibile in questa sede. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva correttamente valutato che per l'applicazione dell'attenuante di speciale tenuità nel delitto di rapina non basta il modesto valore economico del bene sottratto, ma va valutata la complessiva offensività del reato (lesione anche della libertà e dell'integrità morale e fisica della vittima). Di conseguenza il provvedimento impugnato è confermato nella sua sostanza (assoluzione dal capo B e rideterminazione della pena: tre anni di reclusione ed euro 1.000 di multa), e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen. comma terzo n. 1
La norma è stata richiamata in relazione all'aggravante applicata al delitto di rapina quando veniva contestato l'uso dell'arma; la Corte ha esaminato la prova dell'arma in relazione ai capi di imputazione distinti (possesso d'arma vs aggravante per uso dell'arma nella rapina).
L'attenuante per speciale tenuità del danno non è applicabile sulla sola base del limitato valore economico della cosa sottratta: occorre una valutazione complessiva degli effetti lesivi anche sulla libertà e sull'integrità morale e fisica della vittima, dato il carattere plurioffensivo della rapina.
art. 581 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente per il principio per cui i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione devono riguardare i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione; la Corte ha dichiarato precluso il motivo nuovo non compreso nell'appello.
Norma richiamata ai fini della condanna alle spese e all'ammenda per il ricorrente, con liquidazione di una somma ritenuta equa da versare alla Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte Suprema, Sez. U., n. 42124 del 27/06/2024 (Nafi Hassan)
Giurisprudenza richiamata per il consolidato principio secondo cui, nella rapina, la valutazione della speciale tenuità del danno richiede un giudizio complessivo sugli effetti pregiudizievoli sia patrimoniali sia non patrimoniali.
Massime di principio
- Non è possibile sollevare in Cassazione motivi 'nuovi' che non siano già stati oggetto dell'appello: le censure devono riguardare i capi o i punti già impugnati nell'atto d'appello originario, altrimenti sono preclusi e il ricorso è inammissibile.
- Quando l'accusa riguarda sia il possesso di un'arma sia l'aggravante per l'uso dell'arma nella rapina, vanno attentamente distinte le questioni probatorie: l'assenza di prova che l'arma sia autentica può giustificare l'assoluzione dal reato di porto d'arma, ma la valutazione dell'aggravante in rapporto alla rapina richiede che la questione sia stata tempestivamente sollevata e dedotta nelle impugnazioni precedenti.
- Per l'applicazione dell'attenuante ex art. 62 n.4 (danno di speciale tenuità) nel reato di rapina non è decisivo il solo valore economico del bene sottratto: il giudice deve valutare la complessiva offensività del fatto, comprensiva delle conseguenze sulla libertà e sull'integrità della vittima; pertanto l'attenuante è riconoscibile solo se risultano di speciale tenuità gli effetti complessivi del reato.
- La prova indiretta (es. immagini di videosorveglianza) può non essere sufficiente a stabilire la natura di un'arma quando non è possibile verificarne le caratteristiche materiali: l'incertezza probatoria può portare all'esclusione del reato di porto d'arma o dell'aggravante collegata, ma la questione deve essere discussa nei gradi processuali utili.
- In caso di inammissibilità del ricorso per motivi procedurali o di manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato oltre che alle spese processuali anche al versamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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