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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11927/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo, in prededuzione, di un credito derivante dalla fornitura di gas industriale effettuata in favore di una società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria. Il fornitore chiedeva il pagamento di somme relative ai consumi del periodo ottobre 2006-gennaio 2007, successivo all'apertura della procedura. Il giudice di merito aveva riconosciuto il credito ritenendo che la fornitura discendesse dal contratto di somministrazione e che, in base alla disciplina contrattuale, l'utilizzatore dovesse indicare il proprio fabbisogno energetico per consentire la prenotazione della capacità termica, con conseguenti oneri aggiuntivi in caso di mancata o insufficiente prenotazione. La società in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. per asserita nullità della sentenza del giudice di rinvio, che avrebbe sostanzialmente confermato le precedenti decisioni nonostante la cassazione con rinvio; (2) ulteriore violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. perché la Corte d'appello di rinvio avrebbe ecceduto il perimetro del principio di diritto, trattando un presunto inadempimento dell'utilizzatore all'obbligo di indicare il fabbisogno; (3) violazione degli artt. 1372, 1363, 1364, 1374, 1375 e 1460 c.c. per sostenere che nessuna clausola contrattuale imponeva all'utilizzatore tale obbligo e che il codice di rete non era richiamato nel contratto; (4) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. perché l'addebito dei maggiori costi per mancata prenotazione sarebbe stato ingiustificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di rinvio si era conformato al principio di diritto, limitandosi a riesaminare la domanda e a quantificare il credito secondo la disciplina contrattuale vigente nel periodo considerato; il fatto che l'esito finale fosse coincidente con quello delle precedenti decisioni non comportava alcuna nullità. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che il rinvio vincolava non solo alla regola giuridica ma anche ai presupposti di fatto e che la valutazione delle clausole contrattuali necessarie alla quantificazione del credito rientrava nel perimetro tracciato dalla precedente cassazione. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a contestare un accertamento di fatto e l'interpretazione del contratto compiuti dal giudice di merito, non sindacabili in cassazione se non nei limiti della violazione dei criteri ermeneutici, qui non adeguatamente e specificamente dedotta. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 101 l.fall.

    ricorso ex art. 101 l.fall.

    indicato come base dell'insinuazione al passivo del creditore nella procedura concorsuale.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e ai suoi presupposti di fatto; la sentenza di rinvio non è nulla se, pur pervenendo allo stesso esito sostanziale, si sia attenuta al dictum rescindente.

  • art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c.

    violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c.

    è il vizio processuale dedotto per denunciare la nullità della sentenza e del procedimento per asserito mancato rispetto del giudicato rescindente.

  • art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.

    la censura di violazione di legge non può trasformarsi in contestazione dell'accertamento di fatto o della mera ricostruzione del contenuto contrattuale operata dal giudice di merito.

  • art. 1372, comma 2, c.c.

    richiamato tra le norme di ermeneutica/efficacia del contratto invocate dalla ricorrente per contestare l'esistenza dell'obbligo contrattuale.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per sostenere una diversa interpretazione sistematica delle clausole contrattuali.

  • art. 1364 c.c.

    richiamato per contestare l'estensione dell'obbligazione oltre il senso letterale delle pattuizioni.

  • art. 1374 c.c.

    richiamato per opporsi all'integrazione del contratto con obblighi non espressamente previsti.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per contestare la ricostruzione degli obblighi contrattuali e la loro esecuzione secondo buona fede.

  • art. 1460 c.c.

    richiamato come norma di difesa per negare il sorgere di costi aggiuntivi e la pretesa avversaria.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato tra i canoni ermeneutici la cui violazione sarebbe stata compiuta dal giudice di merito.

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    il sindacato di legittimità sull'interpretazione contrattuale è ammesso solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione radicalmente inadeguata, non per mera contrapposizione di letture alternative.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio è vincolato non solo alla regola di diritto enunciata dalla Corte di cassazione, ma anche ai presupposti di fatto e alle premesse logico-giuridiche che ne costituiscono il fondamento; non può quindi riesaminare questioni coperte da giudicato implicito interno o porre nel nulla il dictum rescindente.
  • La conformità del giudice di rinvio al principio di diritto non è esclusa dal fatto che la decisione finale coincida, nel risultato pratico, con quella già cassata, se la nuova pronuncia è stata resa all'esito del riesame imposto dalla Corte.
  • Quando la cassazione rinvia per la concreta quantificazione di un credito secondo la disciplina contrattuale ancora vigente, il giudice del rinvio può e deve valutare le clausole del contratto necessarie a determinare l'ammontare dovuto, purché resti entro il perimetro tracciato dal giudice rescindente.
  • La censura di violazione dei criteri di interpretazione contrattuale è inammissibile se si risolve nella mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito; in sede di legittimità occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.
  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione dei criteri legali di ermeneutica o di una motivazione radicalmente inadeguata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSomministrazioneImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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