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Sentenza

Sentenza n. 691/2026 - Bari, Sezione 3

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio osservato dal Comune di Mola di Bari sulla seguente istanza: del 30/05/2025 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 4,00x3,00 mt – bifacciale – da installare in Mola di Bari (Pratica n. 08708060721-30052025-0848). nonchè per la condanna del Comune di Mola di Bari a provvedere sulla predetta istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202502026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e all’installazione di un cartello pubblicitario bifacciale di dimensioni 4,00 x 3,00 metri

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore pubblicitario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha presentato al Comune un’istanza per l’occupazione di suolo pubblico e l’installazione di un impianto pubblicitario, successivamente diffidando l’amministrazione a provvedere. Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che l’amministrazione fosse tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche nell’ipotesi in cui avesse ritenuto la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Il Comune non si è costituito e non ha fornito giustificazioni sull’inerzia. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha escluso che dall’inerzia comunale fosse derivato un titolo autorizzatorio, rilevando che l’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico è soggetta a uno specifico provvedimento autorizzatorio comunale e non al silenzio-assenso. L’attività è infatti contingentata, poiché il Comune deve disciplinare con regolamento la tipologia, la quantità degli impianti, le modalità di installazione e le eventuali limitazioni o divieti connessi all’interesse pubblico; per tale ragione non è applicabile neppure la SCIA. Tuttavia, proprio perché il procedimento è soggetto alle regole generali della legge n. 241/1990, l’amministrazione aveva l’obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso. Non risultando ragioni endoprocedimentali, carenze documentali o altri elementi idonei a giustificare il ritardo, il TAR ha accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Comune di provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stata accolta anche la richiesta di nomina preventiva del commissario ad acta, individuato nel Segretario generale o comunale dell’ente, con facoltà di delega. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere con un provvedimento espresso i procedimenti conseguenti obbligatoriamente a un’istanza del privato, anche quando la domanda sia ritenuta irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.

  • art. 19 l. 241/1990

    La SCIA non è applicabile alle attività soggette a limiti o contingenti complessivi e non caratterizzate dal mero accertamento di presupposti e requisiti di legge; l’installazione di impianti pubblicitari è attività contingentata.

  • art. 20 l. 241/1990

    Il silenzio-assenso non opera nel procedimento relativo all’installazione di cartelli pubblicitari, trattandosi di attività soggetta a specifica autorizzazione comunale e a valutazione di interessi pubblici.

  • art. 3 d.lgs. 507/1993

    Attribuisce al Comune il compito di disciplinare con regolamento le modalità di effettuazione della pubblicità, le limitazioni e i divieti, nonché la tipologia, la quantità e le modalità di installazione degli impianti pubblicitari.

  • art. 23, comma 4, d.lgs. 285/1992

    Richiamato quale fondamento del potere autorizzatorio comunale in materia di installazione di impianti pubblicitari.

  • art. 28, quarto comma, d.P.R. 639/1972

    Riguarda il consenso per l’affissione diretta in spazi di propria pertinenza, fattispecie distinta dall’autorizzazione all’installazione di cartelli pubblicitari su suolo pubblico.

  • art. 2, comma 8, l. 241/1990

    Richiamato quale base della trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • L’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico è subordinata a uno specifico provvedimento autorizzatorio comunale e non può perfezionarsi mediante silenzio-assenso, quando la disciplina richiede la valutazione di interessi pubblici e l’attività è soggetta a limiti o contingenti.
  • L’installazione di impianti pubblicitari, in quanto attività contingentata e regolata anche quanto a tipologia e quantità degli impianti, è esclusa dall’ambito applicativo della SCIA previsto dall’art. 19 della legge n. 241/1990.
  • Anche nei procedimenti in cui non si forma un titolo per silenzio-assenso e l’amministrazione conserva il potere di negare l’autorizzazione, l’istanza del privato impone la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
  • Le difficoltà organizzative o le disfunzioni interne dell’amministrazione non giustificano il protrarsi indefinito dell’inerzia e non escludono la configurabilità del silenzio-inadempimento.
  • In presenza di silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore mancata esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicità

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