Sentenza n. 691/2026 - Bari, Sezione 3
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio osservato dal Comune di Mola di Bari sulla seguente istanza: del 30/05/2025 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 4,00x3,00 mt – bifacciale – da installare in Mola di Bari (Pratica n. 08708060721-30052025-0848). nonchè per la condanna del Comune di Mola di Bari a provvedere sulla predetta istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e all’installazione di un cartello pubblicitario bifacciale di dimensioni 4,00 x 3,00 metri
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore pubblicitario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha presentato al Comune un’istanza per l’occupazione di suolo pubblico e l’installazione di un impianto pubblicitario, successivamente diffidando l’amministrazione a provvedere. Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che l’amministrazione fosse tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche nell’ipotesi in cui avesse ritenuto la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Il Comune non si è costituito e non ha fornito giustificazioni sull’inerzia. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha escluso che dall’inerzia comunale fosse derivato un titolo autorizzatorio, rilevando che l’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico è soggetta a uno specifico provvedimento autorizzatorio comunale e non al silenzio-assenso. L’attività è infatti contingentata, poiché il Comune deve disciplinare con regolamento la tipologia, la quantità degli impianti, le modalità di installazione e le eventuali limitazioni o divieti connessi all’interesse pubblico; per tale ragione non è applicabile neppure la SCIA. Tuttavia, proprio perché il procedimento è soggetto alle regole generali della legge n. 241/1990, l’amministrazione aveva l’obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso. Non risultando ragioni endoprocedimentali, carenze documentali o altri elementi idonei a giustificare il ritardo, il TAR ha accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Comune di provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stata accolta anche la richiesta di nomina preventiva del commissario ad acta, individuato nel Segretario generale o comunale dell’ente, con facoltà di delega. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
Impone all’amministrazione di concludere con un provvedimento espresso i procedimenti conseguenti obbligatoriamente a un’istanza del privato, anche quando la domanda sia ritenuta irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
La SCIA non è applicabile alle attività soggette a limiti o contingenti complessivi e non caratterizzate dal mero accertamento di presupposti e requisiti di legge; l’installazione di impianti pubblicitari è attività contingentata.
Il silenzio-assenso non opera nel procedimento relativo all’installazione di cartelli pubblicitari, trattandosi di attività soggetta a specifica autorizzazione comunale e a valutazione di interessi pubblici.
Attribuisce al Comune il compito di disciplinare con regolamento le modalità di effettuazione della pubblicità, le limitazioni e i divieti, nonché la tipologia, la quantità e le modalità di installazione degli impianti pubblicitari.
art. 23, comma 4, d.lgs. 285/1992
Richiamato quale fondamento del potere autorizzatorio comunale in materia di installazione di impianti pubblicitari.
art. 28, quarto comma, d.P.R. 639/1972
Riguarda il consenso per l’affissione diretta in spazi di propria pertinenza, fattispecie distinta dall’autorizzazione all’installazione di cartelli pubblicitari su suolo pubblico.
Richiamato quale base della trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.
Massime di principio
- L’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico è subordinata a uno specifico provvedimento autorizzatorio comunale e non può perfezionarsi mediante silenzio-assenso, quando la disciplina richiede la valutazione di interessi pubblici e l’attività è soggetta a limiti o contingenti.
- L’installazione di impianti pubblicitari, in quanto attività contingentata e regolata anche quanto a tipologia e quantità degli impianti, è esclusa dall’ambito applicativo della SCIA previsto dall’art. 19 della legge n. 241/1990.
- Anche nei procedimenti in cui non si forma un titolo per silenzio-assenso e l’amministrazione conserva il potere di negare l’autorizzazione, l’istanza del privato impone la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
- Le difficoltà organizzative o le disfunzioni interne dell’amministrazione non giustificano il protrarsi indefinito dell’inerzia e non escludono la configurabilità del silenzio-inadempimento.
- In presenza di silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore mancata esecuzione.
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