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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03462/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per due episodi di ricettazione. Nel ricorso per cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) vizio di legge e di motivazione sulla responsabilità per il reato di cui al capo A, sostenendo l'insufficienza degli elementi probatori a dimostrare la destinazione allo spaccio; 2) violazione di legge e difetto di motivazione sul reato di ricettazione relativo a una targa, assumendo la mancanza dell'elemento soggettivo e della rappresentazione dell'origine delittuosa del bene; 3) violazione di legge e difetto di motivazione sul capo C, sostenendo che fosse più verosimile il furto del timbro piuttosto che la ricettazione; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve ex art. 648, comma 4, c.p. o, in subordine, dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le doglianze riproponessero questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alla motivazione impugnata, e che mirassero in realtà a una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità quando la motivazione di merito è congrua, non illogica e fondata su corretti criteri inferenziali. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p. come integrato dalla disciplina richiamata nella decisione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma posta a fondamento della condanna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in ipotesi di lieve entità; la Corte non ne riconsidera il merito, ritenendo congrua la motivazione dei giudici di merito sulla destinazione allo spaccio.

  • art. 648 c.p.

    Norma posta a base delle contestazioni di ricettazione; la Corte ribadisce la tenuta della motivazione di merito sulla consapevolezza dell'origine delittuosa dei beni rinvenuti in possesso dell'imputato.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    Richiamato dalla difesa per invocare l'ipotesi lieve; la Corte ritiene non sindacabile il diniego, motivato dai giudici di merito in relazione alle circostanze concrete e al valore non irrisorio dei beni.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Invocato come attenuante per il danno patrimoniale di speciale tenuità; il suo mancato riconoscimento è ritenuto adeguatamente motivato e non censurabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103/2017

    Richiamato quale base per la facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale colpa non è stata esclusa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di fatto già vagliate e disattese con motivazione congrua e non manifestamente illogica dal giudice di merito.
  • La destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio può essere desunta in via indiziaria da elementi convergenti quali il numero delle dosi, la disponibilità di strumenti per il confezionamento o la pesatura, la presenza di sostanze funzionali al consumo e l'assenza di redditi leciti.
  • La ricettazione può essere ritenuta anche in presenza di un acquisto o di una detenzione che denoti la consapevolezza dell'origine delittuosa del bene, senza che sia necessario provare una specifica partecipazione al reato presupposto.
  • Quando il giudice di merito motivi in modo logico sulla distinzione tra ricettazione e furto in base alle circostanze temporali e fattuali del rinvenimento del bene, la diversa qualificazione proposta dalla difesa non è rivalutabile in cassazione.
  • Il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve o dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è insindacabile in cassazione se sorretto da una motivazione coerente sul valore dei beni e sulle conseguenze economiche dell'illecito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRicettazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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