Cassazione Penale, Sentenza n. 29847/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto incidente di esecuzione ex art. 669 c.p.p. per ottenere la revoca della confisca delle quote sociali e del patrimonio aziendale della "Caffetteria Champs Elyses" snc (Giugliano, via S. Nullo n. 92), misura disposta con la sentenza n. 814/15 (revocata in altro procedimento con sentenza n. 2402/11). La difesa deduceva una violazione del divieto di ne bis in idem sostanziale: la revoca intervenuta in un procedimento distinto sarebbe un elemento nuovo che imporrebbe la revoca anche della confisca disposta nella sentenza irrevocabile del 29/4/2015, sostenendo che i presupposti dei due provvedimenti sarebbero i medesimi e che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente valutato la decisione della Corte d'Appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista ne bis in idem perché i due procedimenti riguardavano fatti diversi: in uno il reato era la corruzione (con revoca della confisca per mancanza di sproporzione ai sensi dell'art. 240-bis), nell'altro si era accertata l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e la confisca era stata disposta anche ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7. La mera coincidenza del bene confiscato non determina violazione del divieto. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma invocata per l'incidente di esecuzione tendente alla revoca della confisca; la Corte interpreta che l'istituto è applicabile solo quando sussistono pronunce relative al medesimo fatto storico e non quando le pronunce riguardano fatti diversi che hanno colpito lo stesso bene
Norma sulla confisca per sproporzione; la Corte rileva che in un procedimento la confisca è stata revocata per assenza di sproporzione, ma ciò non incide su altro procedimento fondato su fatti diversi
art. 416-bis cod. pen., comma 7
Norma che prevede la confisca per i reati di associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che la confisca possa fondarsi anche su questa disposizione e che la sussistenza del reato di mafia giustifichi l'ablazione indipendentemente dalla diversa valutazione sulla sproporzione
Richiamato per spiegare la ratio del ne bis in idem: impedire che lo stesso soggetto sia processato due volte per lo stesso fatto storico; applicabile solo se si tratta dello stesso fatto
Norma sulla condanna alle spese e alle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa e ha comminato euro 3.000 a titolo di ammenda
Richiamato in punto di intestazione fittizia dei beni: la Corte ha considerato anche tale profilo nei motivi che hanno giustificato la confisca nell'altro procedimento, benché il reato sia stato dichiarato prescritto
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem si applica solo quando le pronunce riguardano lo stesso fatto storico: la coincidenza del bene confiscato in procedimenti per fatti diversi non integra il ne bis in idem
- Un bene può essere oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca in procedimenti distinti quando le condotte o i soggetti a base delle pronunce siano diversi; la valutazione della sproporzione ai sensi dell'art. 240-bis è distinta dall'accertamento di reati come l'associazione mafiosa
- L'incidente di esecuzione ex art. 669 c.p.p. non è lo strumento adeguato per risolvere un presunto conflitto fra decisioni di merito fondate su fatti diversi; eventuali contrasti che investono l'affermazione di responsabilità dovrebbero essere trattati con altri rimedi (impugnazione, revisione) se esperibili
- La mera circostanza che una Corte d'appello abbia revocato la confisca su alcuni beni in un procedimento non impone automaticamente la revoca di una confisca disposta in un distinto processo, salvo che emerga che si tratti realmente dello stesso fatto storico
- Chi impugna per motivi analoghi corre il rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e ammende se il ricorso appare pretestuoso o manifestamente infondato; è opportuno valutare attentamente la sovrapposizione fattuale e giuridica prima di proporre un incidente di esecuzione
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