Cassazione Penale, Sentenza n. 37445/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: (1) vizi di motivazione sulla affermazione di responsabilità, con particolare rilievo sul fatto che non sarebbe stato riconosciuto autore materiale né rinvenuta la refurtiva; (2) errata applicazione della legge e vizi di motivazione sulla configurabilità dell'aggravante della "destrezza", nonché dedotta improcedibilità del reato per mancanza di querela (denuncia invece che querela); (3) vizio per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., in contrasto con l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. riconosciuta in primo grado; (4) censura sulla dosimetria della pena (nuova doglianza non sollevata in appello).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi tre motivi generici (privi del necessario confronto critico con la motivazione impugnata) e, nel merito, ha ritenuto infondato il secondo motivo poiché la sentenza di merito aveva motivato chiaramente la sussistenza dell'aggravante della destrezza in ragione della rapidità dell'azione e della sorpresa degli addetti alla vigilanza; ha escluso la non punibilità ex art. 131-bis valutando le conseguenze non patrimoniali (perdita di informazioni nel cellulare) come incompatibili con la tenuità; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per essere inedito (non proposto nel gravame di merito). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. È stata inoltre dichiarata irrilevante la successiva entrata in vigore dell'art. 2 d.lgs. n.150/2022 rispetto al ricorso già proposto.
Norme richiamate
La norma sulla non punibilità per particolare tenuità è stata presa in considerazione e ritenuta inapplicabile: la Corte ha escluso la causa di non punibilità non per l'entità del danno patrimoniale ma per le conseguenze non patrimoniali derivate dalla sottrazione del cellulare (perdita di informazioni), ritenute incompatibili con la modesta offensività.
Riferimento all'attenuante considerata in primo grado; la Corte di legittimità ha rilevato che le argomentazioni adottate per escludere la tenuità non sono illogicamente incompatibili con il riconoscimento dell'attenuante in primo grado.
Citato in relazione alle aggravanti del furto; richiamato anche nel contesto della modifica del regime di procedibilità operata dal d.lgs. n.150/2022, la quale non è stata applicata al caso concreto perché intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso.
Norma invocata per la conseguenza processuale della dichiarazione di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, applicata nel caso (euro 3.000).
Modifica il regime di procedibilità del reato di furto (anche aggravato). La Corte ha ritenuto la modifica irrilevante per il ricorso in esame perché intervenuta dopo la proposizione del mezzo di impugnazione.
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, "Salatino", Rv. 273551
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui una modifica normativa intervenuta dopo la proposizione del ricorso non incide sul giudizio di inammissibilità e sulle relative conseguenze processuali.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: motivi generici sono inammissibili.
- L'aggravante della "destrezza" deve essere motivata con fatti concreti (rapidità, sorpresa, abilità nella sottrazione); la mera affermazione è insufficiente.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non è automatica: il giudice valuta anche le conseguenze non patrimoniali (es. perdita di dati personali) quando decide sulla modesta offensività.
- Non possono essere introdotte nuove doglianze in Cassazione che non siano già state dedotte nel gravame di merito (principio dell'inedito).
- Le modifiche legislative intervenute dopo la proposizione del ricorso non si applicano se peggiorative o incidenti sul regime di procedibilità del reato: occorre verificare la tempestività e la retroattività dell'entrata in vigore.
- Se si contesta l'identificazione dell'autore, è necessario confrontare espressamente le dichiarazioni delle parti e dei testi citati nella sentenza di merito; omettere tale confronto rende il motivo generico e destinato all'inammissibilità.
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