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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25544/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)

La controversia

La controversia traeva origine dall’avviso di liquidazione n. 20131T000157000 relativo alle imposte ipotecaria e catastale dovute per un atto pubblico di trasferimento immobiliare del 17 dicembre 2012. L’Amministrazione aveva rettificato il valore dichiarato di euro 460.000 in euro 573.000, liquidando maggiori imposte pari rispettivamente a euro 3.390 e a euro 1.130. La società aveva impugnato l’avviso; la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 1084/2019 depositata il 3 luglio 2019, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva rigettato il ricorso della società. Quest’ultima aveva proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, i cui contenuti non sono riportati nel testo. Con atto del 26 agosto 2026 la ricorrente ha rinunciato al ricorso e l’Agenzia ha accettato la rinuncia, aderendo alla richiesta di compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha compensato le spese del giudizio di legittimità in considerazione dell’accordo delle parti. Ha inoltre escluso i presupposti processuali per l’ulteriore versamento del contributo unificato, osservando che tale conseguenza, di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, è circoscritta ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso impone la declaratoria di estinzione del giudizio ex artt. 390 e 391 cod. proc. civ.

    La rinuncia al ricorso comporta la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non ricorrono i presupposti processuali per l’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

    L’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione non si applica per estensione a un giudizio estinto per rinuncia: la sua applicazione è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per la sua natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non può essere esteso oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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