Cassazione Penale, Sentenza n. 49121/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento, ai fini della recidiva, delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale, di una sentenza di condanna irrevocabile emessa da un Tribunale tedesco nei confronti di Ciaramella. Il ricorso deduce violazione di legge rispetto agli artt. 3 d.lgs. n. 73/2016, 12 c.p., 730 e 731 c.p.p., sostenendo che l'art. 3 d.lgs. 73/2016 non avrebbe abrogato implicitamente le norme sul riconoscimento e che la procedura di riconoscimento ai sensi degli artt. 730 e 731 c.p.p. è ancora necessaria quando la condanna straniera rilevi per effetti diversi da quelli espressamente contemplati dall'art. 3 (e, in particolare, per l'applicazione di pene accessorie e la recidiva). In sostanza il ricorrente chiedeva il riconoscimento formale della sentenza tedesca per far derivare effetti penali ulteriori nel nostro ordinamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, preliminarmente, che la richiesta di riconoscimento ai sensi dell'art. 730 c.p.p. fosse irregolare perché fondata solo su un "avviso" di sentenza pubblicato dal Ministero della giustizia e non sulla formale trasmissione della sentenza straniera dallo Stato di condanna; la giurisprudenza e la norma richiedono la trasmissione e la traduzione integrale della sentenza per procedere al riconoscimento. Inoltre la Corte ha precisato che, per gli effetti della recidiva, le sentenze degli Stati membri UE possono essere considerate ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 73/2016 (attuativo della decisione quadro 2008/675/GAI) senza previa procedura di riconoscimento ex art. 730 c.p.p., ma ciò non comporta un "riconoscimento automatico" di altri effetti penali. Quanto alle pene accessorie richieste, la Corte ha evidenziato il problema del ne bis in idem nello spazio europeo e la necessità di evitare che il riconoscimento determini l'inflizione di una ulteriore pena per gli stessi fatti senza adeguate garanzie; in mancanza di elementi che dimostrino la compatibilità con la giurisprudenza sovranazionale e costituzionale, il ricorso non è stato accolto.
Norme richiamate
decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 73 (art. 3)
La Corte interpreta l'art. 3 come lo strumento che consente la "presa in considerazione" delle condanne pronunciate in altri Stati membri UE per determinati effetti (es. recidiva) senza necessità di un previo riconoscimento formale ex art. 730 c.p.p.; tuttavia tale presa in considerazione non equivale a un riconoscimento automatico per ogni effetto penale.
L'art. 12 (n.1 e n.2) riguarda la rilevanza delle condanne estere per la recidiva e per l'applicazione di pene accessorie. La Corte distingue tra la rilevanza ai fini della recidiva (che può essere valutata anche sulla base del d.lgs. 73/2016) e l'applicazione di pene accessorie per gli stessi fatti, che pone problemi di ne bis in idem.
codice di procedura penale (artt. 730, 731 e 734)
Gli artt. 730 e 731 regolano la procedura di riconoscimento delle sentenze straniere; la Corte osserva che la procedura richiede la formale trasmissione della sentenza dallo Stato di condanna e la traduzione integrale, e non può essere avviata sulla base di un mero avviso ministeriale. L'art. 734 è richiamato come norma di riferimento per le richieste di riconoscimento.
decisione quadro 2008/675/GAI
La decisione quadro ha istituito il principio del mutuo riconoscimento tra Stati membri per decisioni di condanna e ha consentito la "presa in considerazione" delle condanne estere per specifici effetti penali; il d.lgs. 73/2016 è il suo atto di attuazione in Italia.
Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (art. 4)
Richiede che la comunicazione di copie di sentenze di condanna sia effettuata su richiesta che specifichi le misure nazionali da adottare; la Corte usa questa norma per sottolineare che la trasmissione della sentenza per finalità di riconoscimento è necessaria.
Convenzione dell'Unione europea del 2000 di assistenza giudiziaria in materia penale
Richiama l'obbligo di specificare le finalità della richiesta di trasmissione delle sentenze, rafforzando il principio che non sia sufficiente un avviso ministeriale per il riconoscimento.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 50)
Rilevante in relazione alla tutela contro il ne bis in idem; la Corte ricorda la garanzia convenzionale che impedisce l'inflizione di una seconda pena per lo stesso fatto.
Convenzione di Schengen (art. 54)
Anche la Convenzione di Schengen contiene regole sul ne bis in idem; la Corte la cita per sottolineare i limiti al doppio binario sanzionatorio per gli stessi illeciti.
Massime di principio
- Per avviare la procedura di riconoscimento di una sentenza straniera ai sensi degli artt. 730 e ss. c.p.p. è necessaria la formale trasmissione della sentenza dallo Stato di condanna e la traduzione integrale; non è sufficiente un mero "avviso" ministeriale o una traduzione per estratto.
- Le sentenze di condanna pronunciate da autorità degli Stati membri UE possono essere "prese in considerazione" ai fini della recidiva senza un previo riconoscimento formale, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 73/2016 (attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI), ma tale presa in considerazione non implica l'automatica applicazione di tutti gli effetti penali previsti dall'ordinamento nazionale.
- L'applicazione di pene accessorie o di ulteriori effetti penali per gli stessi fatti già giudicati in un altro Stato membro solleva questioni di ne bis in idem: per tali effetti è necessario valutare compatibilità con le garanzie sovranazionali e, se del caso, procedere al riconoscimento formale con tutte le garanzie procedurali.
- Se si intende ottenere effetti diversi (ad es. pene accessorie) rispetto a quelli già inflitti dallo Stato estero per gli stessi fatti, occorre dimostrare che non sussistono limiti imposti dal ne bis in idem e che la condanna estera è eseguibile; in mancanza, la richiesta di riconoscimento può essere respinta.
- In casi simili, gli uffici giudiziari devono sempre verificare la completezza della documentazione proveniente dallo Stato estero (sentenza integrale, traduzione, eventuale richiesta specifica di misure nazionali) prima di ammettere il riconoscimento o di far discendere effetti nel proprio ordinamento.
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