Cassazione Penale, Sentenza n. 17174/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) violazione dell'art. 43, commi 3 e 4, d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione (apparente) perché il Tribunale avrebbe approvato il conto dell'amministratore giudiziario nonostante il totale difetto della documentazione giustificativa, senza che il giudice delegato avesse svolto l'istruttoria né invitato l'amministratore a integrare; l'approvazione sarebbe avvenuta basandosi sulla presunta "verosimiglianza" delle spese; (2) violazione dell'art. 43, comma 3, d.lgs. 159/2011 per mancata comunicazione del deposito del rendiconto ai terzi interessati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte esposta: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale di Crotone per nuovo esame, perché il giudice delegato non ha esercitato i poteri istruttori necessari e la motivazione del Tribunale è apparsa carente. Ha invece escluso l'interesse del ricorrente sul secondo motivo e non lo ha accolto. La Corte ha inoltre precisato che il d.lgs. 159/2011 non si applica al procedimento (la confisca risale al 2009) e che pertanto restano operative le norme previgenti.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la mancata integrazione del conto e la mancanza di comunicazioni; la Corte osserva però che tale decreto non si applica al caso concreto per effetto della norma transitoria.
Disposizione transitoria: le norme del libro I del d.lgs. 159/2011 non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto, era già stata formulata proposta di applicazione della misura; conseguentemente si applicano le norme previgenti.
d.m. n. 293/2011 (art. 5)
Descrive il procedimento di presentazione, integrazione e deposito del conto dell'amministratore e i poteri istruttori del giudice delegato: la Corte lo utilizza per spiegare quali accertamenti e inviti avrebbero dovuto essere compiuti dal giudice delegato prima di remittere la causa al collegio.
codice di procedura penale (art. 125)
Principio sull'obbligo di motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale insufficiente e apparente.
Costituzione (art. 111)
Il provvedimento di approvazione del rendiconto, nell'ambito della disciplina previgente, è impugnabile in Cassazione per violazione di legge; la Corte richiama il limite della censura consentita.
Norme previgenti sulle misure di prevenzione
art. 2-octies legge 31/05/1965 n.575; art. 7 d.l. 14/06/1989 n.230 conv. legge 4/08/1989 n.282; art. 5 d.m. 10/02/1991 n.293
Per i procedimenti iniziati prima del 13/10/2011 restano applicabili queste disposizioni, che regolano la gestione dei beni e il rendiconto degli amministratori giudiziari.
Massime di principio
- Se la proposta di misura di prevenzione è anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011 si applica la disciplina previgente in base all'art. 117 d.lgs. 159/2011: non si possono invocare automaticamente le regole del 2011.
- Il giudice delegato ha il dovere di svolgere l'attività istruttoria necessaria quando il rendiconto è incompleto o mancano i documenti: deve invitare l'amministratore a integrare o utilizzare i poteri istruttori per acquisire gli elementi mancanti prima di rimettere la causa al collegio.
- L'approvazione del conto non può fondarsi su una valutazione generica di "verosimiglianza" delle spese: la decisione deve essere sorretta da motivazione logica e documenti che permettano la verifica delle spese sostenute.
- La mancanza di comunicazione del deposito ai terzi interessati può non essere rilevante per chi non ne subisce un interesse diretto; la rilevanza del vizio dipende dall'interesse processuale del soggetto che lo deduce.
- In procedimenti regolati dalla disciplina previgente, in Cassazione la contestazione dell'approvazione del rendiconto è circoscritta alla violazione di legge (art. 111 Cost.) e alla verifica della correttezza formale e procedurale del giudizio impugnato.
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