Cassazione Civile, Ordinanza n. 34058/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso per cassazione del P.M. si fondava su due censure: con il primo motivo si deduceva che il decreto non era mai stato notificato o comunicato all'ufficio ricorrente e che mancava prova dell'effettiva trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all'ufficio affari civili della Procura; con il secondo motivo si contestava che il giudice di merito non avesse considerato l'attestazione del direttore amministrativo, secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. In sostanza, il ricorrente lamentava che non fosse decorso validamente il termine di impugnazione e che l'opposizione fosse quindi tempestiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, che mancasse l'esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito sufficiente da solo a determinare l'inammissibilità. Ha inoltre osservato che, anche nel merito, le doglianze erano inammissibili perché il Tribunale aveva accertato che il provvedimento era comunque entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario tramite l'annotazione 'al visto PM' e che l'opposizione, proposta oltre un anno dopo, era tardiva sia rispetto al termine di 30 giorni previsto per l'opposizione sia rispetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile ai provvedimenti decisori non notificati o comunicati. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata; è stato invece dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione accelerata in camera di consiglio e per la proposta del relatore, poi condivisa dalla Corte.
combinato disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.
la comunicazione del provvedimento può essere effettuata anche con forme equipollenti, purché idonee a garantire l'effettiva conoscenza del destinatario.
termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c.
si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non comunicati o notificati, decorrendo dalla pubblicazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo contributo unificato
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un'esposizione sommaria e autosufficiente dei fatti di causa, requisito essenziale per consentire il controllo di legittimità.
- La comunicazione di un provvedimento può avvenire anche in forma equipollente rispetto a quella tipizzata, purché sia assicurata l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
- Per i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio non notificati o comunicati, trova applicazione il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione.
- Le difficoltà organizzative interne dell'ufficio destinatario non impediscono, di per sé, la decorrenza del termine per impugnare se il provvedimento è comunque entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il giudice deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge, se dovuto.
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