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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13574/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina e lesioni, deducendo: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione al capo A (art. 606 lett. b ed e c.p.p., con richiamo agli artt. 192 e 530 c.p.p.); (ii) errori nel calcolo della pena e mancata considerazione della riduzione per particolare tenuità del fatto alla luce della sentenza Corte Cost. n. 86/2024 (richiamo ad art. 597 c.p.p. e agli artt. 63 e 67 c.p.). Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio sia sul primo che sul secondo motivo.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato: essendo presente una "doppia conforme" (sentenze di primo e secondo grado concordi e logicamente raccordate), non è consentita in questa sede una riconsiderazione dei fatti o una diversa lettura degli indizi quando la motivazione dei giudici di merito non è contraddittoria o manifestamente illogica. Quanto al secondo motivo, la censura sull'erroneo calcolo della pena è stata ritenuta inammissibile perché proposta tardivamente in appello; invece la questione della riconoscibilità dell'attenuante della lieve entità (particolarmente rilevante dopo la Corte Cost. n. 86/2024) è stata ritenuta fondata: la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente a quella attenuante e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Firenze per un nuovo giudizio su quel punto. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità dell'imputato è resa irrevocabile; la pena di origine per rapina e lesioni (2 anni e 2 mesi) resta confermata salvo la rivisitazione della lieve entità sul rinvio.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., lett. b ed e

    Indicano i motivi di cassazione dedotti (violazione di legge; vizio di motivazione). La Corte li ha valutati e ha ritenuto il primo infondato e il secondo parzialmente fondato.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sulla valutazione degli elementi indiziari. La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso alla concatenazione logica di indizi per fondare la condanna, sempre che la motivazione non sia contraddittoria o manifestamente illogica.

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato dal ricorso come parametro di corretto accertamento; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano rispettato i criteri di motivazione previsti.

  • art. 597 c.p.p.

    Richiamato in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte ha escluso l'esame di un presunto errore di calcolo sollevato tardivamente in appello (inammissibile).

  • art. 63 c.p.

    Riguarda le circostanze attenuanti: citato in relazione alla determinazione della pena e alla richiesta di massima applicazione delle attenuanti; la Corte ha valutato la rilevanza della lieve entità alla luce della successiva giurisprudenza costituzionale.

  • art. 67 c.p.

    Disciplina la determinazione della pena; richiamato dal ricorrente per contestare il calcolo della pena e la sua rideterminazione.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 86/2024

    Ha influenzato la valutazione della causa di riduzione per particolare tenuità del fatto; la Corte di legittimità ha ritenuto che, essendo sopravvenuta tale pronuncia, la questione potesse essere sollevata nella prima occasione utile e che debba essere riesaminata dal giudice del rinvio.

  • art. 23-bis del decreto-legge 137/2020 (e art. 24 correlato)

    Prevedono lo scambio telematico delle comparse conclusionali e consentono la presentazione, entro termini stabiliti, di conclusioni scritte in appello; la Corte ha ritenuto ammissibile la memoria conclusionale con cui è stata sollevata la questione relativa alla lieve entità, essendo intervenuta la pronuncia costituzionale dopo il termine originario d'appello.

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 585 c.p.p., comma 4

    Regole sull'impugnazione e sui limiti di ammissione di nuovi motivi: la Corte ha ricordato che nuovi motivi in appello sono ammissibili solo se collegati ai motivi principali; per questo il motivo sul calcolo della pena, non essendo connesso, è stato ritenuto inammissibile.

  • artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis c.p.p.

    Norme sul procedimento in camera di consiglio e trattazione senza presenza delle parti in assenza di richiesta di udienza pubblica; la Cassazione ha trattato la causa in camera di consiglio secondo tali disposizioni.

  • art. 624 c.p.p., comma 2

    Richiamata nell'atto finale della sentenza per dichiarare l'irrevocabilità della statuizione di responsabilità; la formulazione presente nel testo si riferisce alla norma che disciplina gli effetti della declaratoria di irrevocabilità nei giudizi di cassazione.

Massime di principio

  • In presenza di una "doppia conforme" (concordanza motivazionale tra primo e secondo grado), la Corte di cassazione è molto limitata nel riesame dei fatti: non può sostituirsi ai giudici di merito con letture alternative degli indizi, salvo che la motivazione sia contraddittoria o manifestamente illogica.
  • Nel processo indiziario il convincimento può fondarsi sulla concatenazione logica degli indizi, purché la motivazione spieghi la loro univoca convergenza verso la stessa conclusione.
  • Motivi nuovi in appello sono ammissibili solo se collegati ai motivi principali già dedotti; censure che ampliano il petitum originario o introducono questioni non riferibili ai motivi iniziali possono essere dichiarate inammissibili.
  • Se sopravviene una pronuncia costituzionale o una modifica normativa dopo il termine di impugnazione, la parte può sollevare la questione nella prima occasione utile (ad es. con la memoria conclusionale), e il giudice di merito deve prenderla in considerazione; se invece il giudice di merito non affronta la questione, la Cassazione non può presumere un rigetto implicito e può disporre il rinvio.
  • La Corte di cassazione non può supplire al giudice di merito valutando di fatto circostanze nuove: se la questione richiede un nuovo esame di fatto, la strada corretta è l'annullamento con rinvio limitato al punto da riesaminare.
  • L'annullamento parziale (ad esempio solo in relazione all'attenuante della lieve entità) non travolge l'irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità se gli altri profili rimangono inalterati; il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi solo sulla questione rimessa.

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