Cassazione Civile, Ordinanza n. 36335/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia, per come emerge dall'ordinanza, riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Napoli. Il ricorrente, tuttavia, non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dall'art. 369 c.p.c. La Corte rileva che la notificazione del ricorso si è perfezionata l'11/01/2021 e che il deposito non è avvenuto nei venti giorni successivi. La questione decisa è dunque esclusivamente processuale: improcedibilità del ricorso per omesso tempestivo deposito, rilevabile d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, condividendo la proposta del relatore ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., perché il ricorso non è stato depositato entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione previsto dall'art. 369 c.p.c. Ha inoltre condannato la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
La causa è stata decisa in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore, condivisa dal collegio.
Il ricorso per cassazione deve essere depositato entro venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto; l'omesso rispetto del termine comporta improcedibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In presenza dei presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro cui rinvia il comma 1-quater per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- L'omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle controparti determina improcedibilità del ricorso.
- La verifica del rispetto del termine ex art. 369 c.p.c. va compiuta avendo riguardo alla data di perfezionamento della notificazione.
- L'improcedibilità per tardivo o mancato deposito del ricorso è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione ed è insensibile alla costituzione della parte resistente.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna del ricorrente soccombente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
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