Cassazione Penale, Ordinanza n. 04731/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena concordata pronunciata dal Tribunale, relativa a un fatto qualificato come delitto in materia di stupefacenti. Nel ricorso ha dedotto un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe valutato le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento. La Corte rileva però che le censure sono del tutto generiche e non riconducibili ai casi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., applicabile alle impugnazioni avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.
Norme richiamate
Indica che la decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Limita i motivi di ricorso avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.; le censure generiche o estranee ai casi consentiti non sono scrutinabili.
artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Costituiscono la base della contestazione penale relativa a condotte in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è consentito solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; doglianze generiche o non riconducibili a tali limiti sono inammissibili.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo: occorre una censura specifica e rientrante nei casi di ricorso ammessi dalla disciplina speciale del patteggiamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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