Cassazione Civile, Ordinanza n. 31761/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda nasce da un processo verbale di constatazione con cui la Guardia di Finanza ha ricostruito, in capo a un'associazione sportiva dilettantistica, il superamento nel mese di novembre 2011 della soglia massima di ricavi di euro 250.000 prevista per il regime agevolativo della legge n. 398/1991. L'Ufficio ha quindi recuperato a tassazione le maggiori imposte dirette e l'IVA dovute da gennaio a novembre 2011, ha negato per dicembre la fruizione del regime agevolato, applicando il regime ordinario, e ha irrogato la sanzione per omesso versamento IVA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Le pretese sono state estese anche alla persona fisica indicata come legale rappresentante dell'associazione, ritenuta solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 38 c.c. per il periodo di carica. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti dell'associazione e della contribuente; la CTR, richiamando una precedente decisione sul medesimo avviso ma limitatamente alle quote IVA sui contratti di sponsorizzazione, ha accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio rimodulando il trattamento sanzionatorio. In Cassazione la contribuente ha proposto ricorso affidato a undici motivi, ma successivamente ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo l'intervenuta definizione agevolata dei carichi ex art. 1, comma 236, L. n. 197/2022 e il pagamento di quanto dovuto, con impegno a rinunciare al giudizio.
La decisione
La Corte ha rilevato che l'avvenuta definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022, accompagnata dal documentato integrale pagamento degli importi dovuti, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Di conseguenza il ricorso non è stato esaminato nel merito. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto affermato nel passaggio riportato dalla decisione.
Norme richiamate
richiamato dall'Ufficio per fondare la responsabilità solidale della persona fisica quale legale rappresentante dell'associazione per le obbligazioni tributarie contestate
richiamato per l'irrogazione della sanzione per omesso versamento IVA pari al 30% della maggiore imposta dovuta
indicata come regime agevolativo applicato all'associazione fino al superamento della soglia di ricavi prevista
art. 1, comma 236, L. n. 197/2022
richiamato dalla parte ricorrente quale base normativa della domanda di definizione agevolata e dell'istanza di estinzione del giudizio
art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022
la Corte afferma che la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, se perfezionata con integrale pagamento, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, quando sia perfezionata e risulti documentato l'integrale pagamento degli importi dovuti, comporta l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- In presenza di una causa estintiva sopravvenuta che elimina l'interesse alla decisione, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.
- Nei giudizi tributari, la sopravvenuta definizione agevolata può travolgere l'intero contenzioso anche in sede di legittimità, se riferita ai carichi oggetto del giudizio.
- Quando il ricorso si estingue per cessazione della materia del contendere, le spese seguono la regola indicata dalla decisione e restano a carico della parte che le ha anticipate.
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