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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17672/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Fondazione ha impugnato la decisione della Commissione regionale sostenendo che il diritto alla riscossione della TIA fosse prescritto perché la fattura era pervenuta alla Fondazione dopo il termine quinquennale. Contestava che la mera spedizione/postalizzazione della fattura (31.12.2012) non potesse interrompere o sospendere la prescrizione e sosteneva che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica solo alla decadenza e non alla prescrizione, pertanto rileverebbe la data di effettiva ricezione (04.01.2013) e non quella di spedizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la fattura per la TIA costituisca un atto di accertamento/imposizione nella fase di quantificazione della pretesa impositiva, soggetto a termini di decadenza e non a prescrizione nella fase anteriore al definitivo accertamento. Applicando l'art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (secondo cui la notificazione tramite servizio postale si considera fatta alla data di spedizione), e il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione (come confermato dalle Sezioni Unite n. 40543/2021), la spedizione della fattura il 31/12/2012 è risultata tempestiva rispetto al termine di decadenza quinquennale; quindi il diritto alla riscossione non era prescritto. Il ricorso è stato rigettato, la ricorrente condannata alle spese e tenuta al pagamento di eventuale ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    «Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto».

    La Corte lo interpreta come norma di portata generale per gli atti impositivi: ai fini del rispetto del termine di decadenza rileva la data di spedizione dell'atto da parte dell'ente, non la data di effettiva conoscenza da parte del destinatario (applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione).

  • art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296

    «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono … all'accertamento d'ufficio […] notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato […] a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui […] il versamento […] avrebbe(ro) dovuto essere effettuato(i) […]».

    Stabilisce per i tributi locali un termine quinquennale di decadenza per l'accertamento d'ufficio; la Corte ne ricava che la notifica della fattura/avviso rientra nella fase di accertamento soggetta a decadenza e non alla prescrizione nella fase anteriore al definitivo accertamento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma richiamata quale motivo di impugnazione (violazione di norme sul diritto sostanziale e sulla prescrizione): il ricorso deduceva violazione di norme civili sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate sul piano sostanziale e procedurale.

  • Sentenza Sezioni Unite Corte di cassazione n. 40543/2021 (giurisprudenza)

    «in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione ... trova sempre applicazione ...»

    Le Sezioni Unite hanno confermato che il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica agli atti di imposizione tributaria in relazione ai termini di decadenza: rileva la data di compimento degli elementi necessari alla notificazione da parte dell'ente.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (come modificato)

    Richiamata in relazione ai termini per la richiesta di discussione orale/udienza pubblica: la Corte ha ritenuto inammissibile una richiesta tardiva perché non rispettosa del termine perentorio di 25 giorni previsto dalla normativa e dalla nota operativa del Primo Presidente.

Massime di principio

  • Se la fattura emessa dal gestore del servizio rientra nella funzione di accertamento/liquidazione della pretesa tributaria (es. TIA), essa costituisce atto della fase di accertamento e è assoggettata ai termini di decadenza previsti dalla normativa, non alla prescrizione computabile solo in sede di recupero successivo al definitivo accertamento.
  • Per gli atti impositivi notificati tramite servizio postale si applica il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione: rileva la data di spedizione (art. 60 DPR 600/1973) ai fini del rispetto del termine di decadenza, anche se la conoscenza effettiva del destinatario avviene successivamente.
  • La prescrizione del credito tributario opera in una fase successiva, tipicamente in sede di riscossione (iscrizione a ruolo/cartella); la mera inviata di una fattura/atto di accertamento prima del definitivo accertamento non implica l'operatività della prescrizione.
  • La mancata impugnazione dell'atto impugnabile solo facoltativamente (es. fattura TIA) non fa consolidare automaticamente il credito; tuttavia la sua notifica manifesta la pretesa e può impedire la decadenza dall'esercizio del potere impositivo.
  • In ambito processuale, istanze procedurali (es. richiesta di trattazione orale) devono rispettare i termini perentori di legge e le indicazioni operative del Primo Presidente: richieste tardive possono essere ritenute inammissibili salvo casi particolari giustificati da specifici interessi rilevanti.

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