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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17561/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia in tema di compravendita immobiliare: l'attore (Andronico) chiedeva la restituzione di L.100.000.000 (circa €51.911,11) quale ripetizione di indebito, sostenendo che al rogito era stata pattuita verbalmente la compensazione dell'importo mediante la consegna di un locale magazzino, mentre la società Molina aveva incassato un prezzo maggiore. Il Tribunale di Milano accolse la domanda subordinata di ripetizione di indebito e condannò Molina alla restituzione; Molina appellò, la Corte d'Appello respinse l'appello. Molina ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi (tra cui extrapetizione, inversione dell'onere della prova, valutazione parziale di presunta confessione, errata qualificazione del preliminare rispetto al definitivo, omessa pronuncia su nuove domande di danno, mancata ammissione di prove testimoniali e censura circa la legittimazione dell'attore al 50%).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione ritenendolo inammissibile o infondato nei vari capi. Ha confermato che: i vizi di extrapetizione dovevano essere dedotti specificamente e tempestivamente (anche in appello); l'onere della prova non è stato invertito perché Molina aveva ammesso l'incasso del maggior prezzo e quindi doveva dimostrare la ragione giustificativa di tale incasso; i motivi relativi alla presunta valutazione parziale della confessione, a omissioni di decisione su domande nuove e al rifiuto di prove testimoniali sono inammissibili per carenze di specificità o per inadmissibilità delle questioni nuove; la censura sulla legittimazione al 50% è infondata in fatto alla luce degli assegni risultanti. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità e applicazione del contributo unificato secondo la normativa richiamata.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di extrapetizione/ultrapetizione: la denuncia di error in procedendo deve essere specificamente dedotta per consentire alla Corte di Cassazione di esaminarla.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3

    Fondamento processuale per censurare la motivazione e l'errata applicazione del diritto; la Corte evidenzia i requisiti di specificità del ricorso per cassazione quando si denunci la violazione di norme sostanziali o di motivazione.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4

    Richiesto quando si deducono vizi di procedimento (es. extrapetizione/omessa pronuncia) e consente l'esame degli atti del giudizio di merito; la Corte osserva che il motivo deve essere formulato esplicitamente in appello per essere esaminabile in cassazione.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5

    Riguarda l'omesso esame di fatti e prove rilevanti; la Corte ha ritenuto i motivi formulati ai sensi del n.5 privi dei requisiti di specificità e di nesso eziologico con la decisione impugnata.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto dell'onere della prova (anche se la decisione si sofferma soprattutto sul principio generale della soluti retentio); la Corte non ha ritenuto che l'onere probatorio fosse stato invertito illegittimamente.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sul 'onus probandi': la Corte precisa che, essendo pacifico l'incasso da parte della Molina, gravava su di essa l'onere di provare l'esistenza di un titolo che giustificasse la maggior somma ricevuta.

  • art. 2734 c.c.

    Riferito alla confessione: la ricorrente contestava che la confessione fosse stata valutata parzialmente; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per carenza di specificità e per mancata riproduzione integrale della confessione nel ricorso.

  • art. 245 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle doglianze processuali; la Corte ha trattato la questione nell'ambito dei requisiti di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 348-ter c.p.c. (quinto comma)

    Il riferimento alla 'doppia conforme' (conferme di primo e secondo grado) preclude la censura di omesso esame di fatto decisivo salvo specifica indicazione delle differenze fra le due sentenze; tale principio è stato applicato dalla Corte per escludere alcuni motivi.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    inserito dall'art.1, comma 17 della l. n.228/2012

    Normativa sul contributo unificato: la Corte dà atto delle condizioni per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte della ricorrente secondo la disciplina richiamata.

Massime di principio

  • Se il convenuto ammette di aver percepito una somma maggiore al rogito, grava su di lui l'onere di provare il titolo che giustifichi tale maggior pagamento (es. accordo di compensazione o simulazione fiscale); senza tale prova la richiesta di ripetizione d'indebito dell'acquirente può essere accolta.
  • Le doglianze di 'extrapetizione' o di 'ultrapetizione' devono essere specificamente dedotte e, se riguardano la sentenza di primo grado, devono essere contemplate e dedotte in appello per poter essere esaminate in cassazione (art.112 c.p.c. e art.360 c.p.c.).
  • Per far valere omissioni di prova o rifiuto di ammissione di testi in sede di legittimità è necessario che la prova sia stata adeguatamente proposta e reiterata in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni; in cassazione va riportato il contenuto dettagliato dei capitoli di prova.
  • Le censure relative a omessa pronuncia su domande nuove introdotte in appello o in cassazione sono inammissibili se tali domande non erano state oggetto di contraddittorio in primo grado o riguardano fatti successivi alla sentenza impugnata.
  • La valutazione della legittimazione o della titolarità di pagamenti effettuati è questione di fatto: la Corte di legittimità rivede tali decisioni solo se emergono profili di manifesta illogicità, carenza di istruttoria o violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
  • In generale, i ricorsi per cassazione devono rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza: omissioni nella riproduzione delle prove, mancanza di indicazione del nesso eziologico o deduzioni generiche rendono i motivi inammissibili.

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