Cassazione Civile, Sentenza n. 17556/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Savona: i ricorrenti deducono di aver acquisito per usucapione la servitù di transito carrabile sul fondo dell'appellante (Vignola). I motivi di cassazione (sette) lamentano errori nella valutazione delle prove (art. 115 c.p.c.), omessa o errata valutazione della consulenza tecnica, non considerazione di atti notarili e testimonianze, e contraddittorietà rispetto a una precedente decisione tra le stesse parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi attengono in massima parte alla valutazione del materiale probatorio riservata al giudice del merito e non ricadono nei parametri di censura di legittimità (omesso esame di un fatto decisivo o utilizzo di prove fuori dai poteri). Inoltre è stata richiamata la preclusione prevista dall'art. 348-ter c.p.c. quando la decisione d'appello non si discosta dalle ragioni del primo grado. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese di giudizio (€ 5.200,00 più accessori). È stato inoltre rilevato l'eventuale obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La Corte rileva che le censure sulla valutazione delle prove attengono al libero convincimento del giudice di merito e che non è ammissibile, in cassazione, un sindacato sul mero apprezzamento della prova salvo i casi in cui siano state poste a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o accertamenti d'ufficio illegittimi.
art. 360 c.p.c. (n. 4 e n. 5)
Richiamato il criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione: il n.4 riguarda la violazione o falsa applicazione di norme processuali (tra cui l'art.115) e il n.5 l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo; la Corte conclude che i motivi prospettati non rientrano nei limiti di tali vizi ma rappresentano un sindacato sulla valutazione di merito.
art. 348-ter c.p.c.
Evoca la preclusione quando la decisione d'appello si attiene alle stesse ragioni del giudice di primo grado; la Corte ha ritenuto applicabile la preclusione rispetto ad alcune censure riproposte.
art. 395 c.p.c.
Richiamato nel ragionamento: il possibile contrasto di giudicati va impugnato con gli strumenti previsti dall'art.395 e non con un ricorso per cassazione volto a rimettere in discussione la valutazione delle prove.
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. e successive modificazioni)
Norma che ha consentito la trattazione della causa in camera di consiglio senza discussione orale ai sensi della disciplina emergenziale citata; la Corte ha proceduto ex. questa disciplina essendo nessuna parte richiesta la discussione orale.
D.P.R. 115/2002 art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale ulteriore versamento del contributo unificato a carico del ricorrente, lasciando all'amministrazione giudiziaria l'accertamento della debenza.
d.l. n. 83/2012, art. 54 (conv. con mod. dalla l. n. 134/2012)
Riferimento normativo alla riforma del sistema di censura in cassazione (art.360 n.5) che delimita l'ambito di sindacabilità delle motivazioni di merito; la Corte applica tali principi per escludere l'ammissibilità di molte censure.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità e della concludenza delle prove spetta al giudice del merito; in cassazione non è consentito rimettere in discussione il mero apprezzamento probatorio salvo vizio di motivazione nella misura consentita dall'art. 360 c.p.c.
- Per ottenere l'accoglimento in cassazione è necessario dimostrare un vizio qualificato: omissione dell'esame di un fatto storico decisivo o uso di prove non introdotte dalle parti; critiche generiche alla CTU o alla diversa ponderazione delle testimonianze sono, di regola, inammissibili.
- Una dichiarazione scritta del dante causa che nega l'esistenza di un diritto può avere valore confessorio e incidere sull'attribuzione dell'animus possidendi, elemento rilevante nella controversia di usucapione.
- Se la Corte d'appello si conforma alle ragioni del primo grado e non si discosta dalle stesse, trova applicazione l'art. 348-ter c.p.c., rendendo difficoltosa la rinnovata impugnazione degli stessi profili in cassazione.
- Nel contenzioso di usucapione della servitù, la prova dell'uso continuato e incontestato nel tempo è essenziale; tracce intermittenti, fotogrammi o sentieri pedonali possono non essere sufficienti a dimostrare il possesso continuativo richiesto.
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