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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17556/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Savona: i ricorrenti deducono di aver acquisito per usucapione la servitù di transito carrabile sul fondo dell'appellante (Vignola). I motivi di cassazione (sette) lamentano errori nella valutazione delle prove (art. 115 c.p.c.), omessa o errata valutazione della consulenza tecnica, non considerazione di atti notarili e testimonianze, e contraddittorietà rispetto a una precedente decisione tra le stesse parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi attengono in massima parte alla valutazione del materiale probatorio riservata al giudice del merito e non ricadono nei parametri di censura di legittimità (omesso esame di un fatto decisivo o utilizzo di prove fuori dai poteri). Inoltre è stata richiamata la preclusione prevista dall'art. 348-ter c.p.c. quando la decisione d'appello non si discosta dalle ragioni del primo grado. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese di giudizio (€ 5.200,00 più accessori). È stato inoltre rilevato l'eventuale obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte rileva che le censure sulla valutazione delle prove attengono al libero convincimento del giudice di merito e che non è ammissibile, in cassazione, un sindacato sul mero apprezzamento della prova salvo i casi in cui siano state poste a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o accertamenti d'ufficio illegittimi.

  • art. 360 c.p.c. (n. 4 e n. 5)

    Richiamato il criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione: il n.4 riguarda la violazione o falsa applicazione di norme processuali (tra cui l'art.115) e il n.5 l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo; la Corte conclude che i motivi prospettati non rientrano nei limiti di tali vizi ma rappresentano un sindacato sulla valutazione di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Evoca la preclusione quando la decisione d'appello si attiene alle stesse ragioni del giudice di primo grado; la Corte ha ritenuto applicabile la preclusione rispetto ad alcune censure riproposte.

  • art. 395 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento: il possibile contrasto di giudicati va impugnato con gli strumenti previsti dall'art.395 e non con un ricorso per cassazione volto a rimettere in discussione la valutazione delle prove.

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. e successive modificazioni)

    Norma che ha consentito la trattazione della causa in camera di consiglio senza discussione orale ai sensi della disciplina emergenziale citata; la Corte ha proceduto ex. questa disciplina essendo nessuna parte richiesta la discussione orale.

  • D.P.R. 115/2002 art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale ulteriore versamento del contributo unificato a carico del ricorrente, lasciando all'amministrazione giudiziaria l'accertamento della debenza.

  • d.l. n. 83/2012, art. 54 (conv. con mod. dalla l. n. 134/2012)

    Riferimento normativo alla riforma del sistema di censura in cassazione (art.360 n.5) che delimita l'ambito di sindacabilità delle motivazioni di merito; la Corte applica tali principi per escludere l'ammissibilità di molte censure.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità e della concludenza delle prove spetta al giudice del merito; in cassazione non è consentito rimettere in discussione il mero apprezzamento probatorio salvo vizio di motivazione nella misura consentita dall'art. 360 c.p.c.
  • Per ottenere l'accoglimento in cassazione è necessario dimostrare un vizio qualificato: omissione dell'esame di un fatto storico decisivo o uso di prove non introdotte dalle parti; critiche generiche alla CTU o alla diversa ponderazione delle testimonianze sono, di regola, inammissibili.
  • Una dichiarazione scritta del dante causa che nega l'esistenza di un diritto può avere valore confessorio e incidere sull'attribuzione dell'animus possidendi, elemento rilevante nella controversia di usucapione.
  • Se la Corte d'appello si conforma alle ragioni del primo grado e non si discosta dalle stesse, trova applicazione l'art. 348-ter c.p.c., rendendo difficoltosa la rinnovata impugnazione degli stessi profili in cassazione.
  • Nel contenzioso di usucapione della servitù, la prova dell'uso continuato e incontestato nel tempo è essenziale; tracce intermittenti, fotogrammi o sentieri pedonali possono non essere sufficienti a dimostrare il possesso continuativo richiesto.

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