Cassazione Civile, Sentenza n. 17603/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva il riconoscimento ed esecuzione in Italia della sua nomina a tutore della minore ucraina A.A., operata da autorità ucraine e attestata dal Consolato Generale d'Ucraina a Napoli (atti 06/04/2022 e 10/06/2022). Il Tribunale per i minorenni di Catania aveva rifiutato il riconoscimento, qualificando la minore come 'minore straniero non accompagnato' (MSNA) e ritenendo che la nomina consolare non fosse idonea a conferire rappresentanza legale valida in Italia; aveva quindi nominato un tutore italiano. In Cassazione la ricorrente denunciava errata qualificazione della domanda e violazione del contraddittorio; la questione centrale era se e in quale misura l'atto di nomina compiuto dall'autorità consolare ucraina dovesse essere riconosciuto ed efficacie nel sistema italiano, alla stregua delle Convenzioni internazionali applicabili e della normativa emergenziale sull'accoglienza degli sfollati ucraini.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato del Tribunale per i minorenni di Catania e, decidendo nel merito, ha dichiarato l'efficacia in Italia della nomina della sig.ra D.Y. a tutore della minore A.A. operata dal Consolato Generale dell'Ucraina a Napoli con atti del 6/4/2022 e del 10/6/2022. Ha rilevato la competenza del giudice italiano a esaminare la questione ma ha ritenuto che l'atto consolare, supportato dalla documentazione ucraina e dalla procedura emergenziale, dovesse essere riconosciuto. Sono state compensate integralmente le spese del giudizio.
Norme richiamate
Riferimento al quadro storico-normativo di esecuzione delle convenzioni sulla protezione dei minori; la Corte ha però ritenuto prevalente l'applicabilità della Convenzione dell'Aja 1996 rispetto alla normativa di attuazione della convenzione precedente
Convenzione dell'Aja 19/10/1996 (responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori)
art.5, art.6, art.11, art.13, art.14, art.15, art.16, art.23, art.24, art.33, art.34, art.40, art.43
Costituisce la fonte principale: attribuisce competenza alle autorità del Paese in cui i minori sono temporaneamente trasferiti (art.6), disciplina l'urgenza (art.11) e prevede il riconoscimento automatico delle misure adottate dallo Stato contraente salvo specifiche eccezioni (art.23); ammette altresì la procedura di accertamento prevista dall'art.24
ratifica ed esecuzione Convenzione dell'Aja 1996
Resa esecutiva in Italia della Convenzione 1996; la Corte l'ha considerata norma operativa per la riconoscibilità delle misure di protezione adottate dalle autorità ucraine
Legge 7 aprile 2017 n. 47 ("Legge Zampa")
art.2 e richiamo alla disciplina dei MSNA
Definizione di 'minore straniero non accompagnato' rilevante per stabilire quando in Italia debba aprirsi una tutela; la Corte distingue però i casi di minori effettivamente privi di rappresentanza legale da situazioni in cui la rappresentanza è stata attribuita da autorità dello Stato d'origine
D.P.C.M. 28 marzo 2022
Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina: contesto normativo emergenziale che integra la gestione e tutela dei minori ucraini trasferiti in Italia
Decreto Legislativo 30 maggio 2011 n. 71
Regolamenta le funzioni dei consolati italiani (tutela/curatela): la Corte ha richiamato la norma per spiegare i limiti e le possibili attribuzioni dei poteri consolari analoghi a quelli che l'autorità consolare d'origine può esercitare
Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (1963)
Stabilisce che le funzioni consolari possono comprendere la protezione degli interessi dei minori e degli incapaci e che le autorità dello Stato di residenza sono tenute, se informate, a cooperare; la Corte l'ha usata per giustificare il rilievo degli atti consolari ucraini
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. 41930/2021; Cass. 19058/2011; Cass. 9199/2019; Cass. 9648/2022
La giurisprudenza è stata richiamata per i principi sull'efficacia probatoria degli atti pubblici/consolari (attestano quanto dichiarato ma non la veridicità intrinseca delle qualifiche) e per i limiti delle procure/attestazioni private a rappresentare deleghe di responsabilità genitoriale nell'ordinamento italiano; la Corte ha distinto i casi precedenti dalla fattispecie in esame per la posizione centrale dell'atto consolare e del quadro emergenziale
Massime di principio
- Un atto di nomina a tutore emesso da un'autorità dello Stato d'origine e attestato dal rispettivo consolato può essere riconosciuto in Italia se risulta dalla documentazione che l'autorità emittente era competente e la procedura è stata eseguita nell'ambito delle competenze consolari/istituzionali dello Stato d'origine
- La Convenzione dell'Aja 1996 (resa esecutiva in Italia) prevede che, in caso di trasferimento internazionale dovuto a gravi disordini, le autorità dello Stato dove il minore si trova esercitino competenza di protezione; tuttavia il riconoscimento delle misure straniere è regolato dall'art.23 salvo i casi tassativi di incompetenza o violazione procedurale
- La qualifica di 'minore straniero non accompagnato' secondo la normativa italiana richiede non solo l'assenza di assistenza materiale ma anche l'assenza di una figura che eserciti la rappresentanza legale secondo il diritto italiano; la mera presenza di un accompagnatore o di una delega privata non è sufficiente a escludere l'applicazione delle tutele per MSNA
- Gli atti consolari e gli atti pubblici stranieri hanno valore probatorio privilegiato sugli elementi esterni dell'atto (data, sottoscrizione, provenienza documentale), ma le dichiarazioni di contenuto possono essere soggette a verifica e prova contraria nei limiti previsti dall'ordinamento italiano
- In situazione di emergenza (es. conflitto armato) le autorità italiane possono e devono valutare la documentazione straniera nell'ottica della cooperazione internazionale; la documentazione ufficiale dello Stato d'origine e le attestazioni consolari rafforzano la posizione di chi chiede il riconoscimento
- Per ottenere riconoscimento in Italia conviene produrre documentazione completa: provvedimenti e certificati dell'autorità dello Stato d'origine, attestazioni consolari legalizzate/autoctone, eventuali traduzioni ufficiali e riferimenti alle disposizioni internazionali (Convenzione 1996, art.24 per istanze di accertamento)
- Se lo Stato d'origine ha adottato provvedimenti formali (inclusi atti amministrativi o di protezione) e il consolato li ha attestati, il giudice italiano può riconoscere l'efficacia senza necessità di ulteriore prova quando non emergano elementi di nullità o violazione del contraddittorio
- Nei casi controversi è opportuno attivare immediatamente collaborazione tra Autorità centrali/consulari e il tribunale per i minorenni italiano, fornendo ogni elemento utile per valutare competenza, urgenza e interesse superiore del minore
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