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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17637/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi percepiti nel 2007-2009: il ricorrente contestava che l'applicazione della ritenuta del 15% (ai sensi dell'art. 10 della Convenzione Italia-USA) producesse una discriminazione rispetto ai fondi residenti in Italia, cui si applicava un'imposta sostitutiva sul risultato della gestione pari al 12,5% (art. 9 l. 77/1983), violando l'art. 63 T.F.U.E. (libera circolazione dei capitali). Il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione fiscale e il rigetto in primo e secondo grado dell'istanza di rimborso sono impugnati dal Fondo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i motivi processuali che censuravano errori di procedura e motivazione parvente, ma ha accolto i motivi di merito relativi alla violazione dell'art. 63 T.F.U.E. e all'erronea applicazione della Convenzione italo-statunitense come ostativa all'accertamento di discriminazione. La Corte ha affermato che l'art. 10 della Convenzione (che fissa un tetto massimo del 15%) va interpretato in modo conforme al diritto UE e non esclude automaticamente un controllo sulla compatibilità con l'art. 63 T.F.U.E.; ha ritenuto che la differenza tra 15% e 12,5% può costituire disparità non giustificata e ha cassato la sentenza della C.T.R., rinviando la decisione alla Corte territoriale d'appello in diversa composizione per esaminare le ulteriori questioni e applicare i principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 63 T.F.U.E.

    "1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi."

    Il divieto di restrizioni si estende anche ai rapporti con Paesi terzi; la normativa nazionale che determina una sostanziale disparità di trattamento tra organismi residenti e non residenti può violare l'art. 63, salvo giustificazioni ammesse dall'art. 65 e interpretate restrittivamente.

  • art. 10 Convenzione Italia - Stati Uniti d'America

    "l'imposta applicata dallo Stato di residenza della società che paga i dividendi 'non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo'"

    La disposizione pattizia fissa un limite massimo (15%) per la ritenuta ma non impedisce un'interpretazione conforme al diritto UE; può essere letta in modo da non produrre effetti discriminatori rispetto al principio di libera circolazione dei capitali.

  • art. 9, legge 23 marzo 1983, n. 77

    "Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta. [...] La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora [...] non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni [...] degli Stati membri dell'Unione Europea."

    Norma nazionale che prevedeva per i fondi comuni residenti un'imposizione sostitutiva del 12,5% (o 5% in casi particolari); costituisce il parametro di confronto interno per valutare la possibile discriminazione ai sensi dell'art. 63 T.F.U.E.

  • art. 27 D.P.R. 29/09/1973, n. 600

    Norma nazionale che disciplina la ritenuta sui dividendi pagati da società residenti a soggetti non residenti; si colloca nell'ambito della disciplina mitigata dall'art. 10 convenzionale e va interpretata in coerenza con i principi UE.

  • art. 65 T.F.U.E.

    Prevede le eccezioni alla libertà di circolazione dei capitali (es. differenze basate sulla residenza) ma va interpretato restrittivamente: le differenze di trattamento devono essere giustificate da ragioni di interesse generale e non essere discriminatorie o una restrizione dissimulata.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha ritenuto che la trasformazione interpretativa della domanda da parte del giudice d'appello, valutando la disciplina applicabile, non abbia costituito mutamento officioso del petitum né errore in procedendo tale da giustificare la cassazione per vizio processuale.

  • art. 360 cod. proc. civ. (n. 3 e n. 4)

    Norme che regolano i motivi di cassazione per violazione di legge (n.3) e per error in procedendo (n.4); la Corte ha accolto i motivi di merito basati sulla violazione del diritto UE (art. 63) e rigettato quelli attinenti a presunti vizi processuali o motivazionali non gravi.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato come principio che impone coerenza dell'ordinamento interno con gli obblighi internazionali e l'ordinamento UE: la Corte ha riaffermato l'obbligo di interpretare norme e convenzioni in conformità al diritto dell'Unione.

Massime di principio

  • Una convenzione internazionale che fissi un'aliquota massima (es. 15%) non esclude il controllo di compatibilità con il diritto UE: il giudice nazionale deve interpretare la disposizione pattizia in modo conforme al Trattato e, se necessario, applicare un'interpretazione adeguatrice per evitare discriminazioni.
  • La comparazione per accertare una discriminazione ai sensi dell'art. 63 T.F.U.E. deve essere condotta con riferimento alla normativa nazionale pertinente (cioè al trattamento fiscale riservato nello Stato membro), non alla tassazione vigente nello Stato terzo di residenza del soggetto.
  • La differenza tra aliquote (ad es. 15% vs 12,5%) può essere indice di restrizione/ discriminazione della libera circolazione dei capitali se non giustificata da ragioni obiettive ammesse dall'art. 65 T.F.U.E.; l'Amministrazione deve fornire giustificazioni concrete e proporzionate.
  • Se la norma interna o la sua applicazione risultano incompatibili con i principi UE, il giudice nazionale deve tentare un'interpretazione conforme; se ciò non è possibile, può giungere alla disapplicazione della norma contrastante.
  • In sede di cassazione i vizi processuali e di motivazione devono raggiungere il 'minimo costituzionale' per determinare la cassazione per vizio di motivazione; invece i profili di diritto (interpretazione della compatibilità con il diritto UE) sono sindacabili e possono dar luogo a cassazione con rinvio.
  • Il contribuente non residente (anche se in Paese terzo come gli USA) può invocare la protezione dell'art. 63 T.F.U.E. contro misure nazionali che dissuadano investimenti e creino disparità rispetto ai residenti.

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