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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31898/2026 del 25/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente aveva subito due procedimenti penali connessi alla realizzazione di un fabbricato in cemento armato in luogo di un fabbricato in tufo, ritenuta difforme dalla denuncia di inizio attività presentata l’11 marzo 2002. Il primo procedimento si era concluso con sentenza di condanna del 13 giugno 2007, divenuta irrevocabile il 7 dicembre 2009, che aveva disposto anche la demolizione del manufatto; il secondo era stato definito con proscioglimento il 4 novembre 2010 per intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Il ricorrente aveva chiesto la revoca della prima sentenza e, successivamente, la revoca dell’ordine di demolizione. Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato le istanze, ritenendo che la causa estintiva del reato fosse maturata dopo il passaggio in giudicato della condanna e fosse quindi irrilevante rispetto alla condanna da eseguire ai sensi dell’art. 669, comma 8, seconda parte, c.p.p. Quanto all’ordine di demolizione, il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria imponesse la revoca della demolizione e rilevando una presunta contraddizione tra l’ordine comunale di demolizione, notificato il 26 marzo 2004, e il successivo permesso in sanatoria. La Corte ha osservato che il permesso in sanatoria non era stato prodotto con il ricorso, così come non erano stati allegati l’istanza di sanatoria e l’ordine comunale di demolizione; inoltre, il ricorrente non aveva impugnato in sede amministrativa l’ordine comunale e non si era confrontato con la motivazione secondo cui il bene abusivo era stato acquisito al patrimonio comunale per mancata demolizione entro novanta giorni, con conseguente difetto di legittimazione ad agire.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha rilevato che il rimedio previsto dall’art. 669, comma 8, c.p.p. non consentiva di valutare utilmente il permesso di costruire in sanatoria, intervenuto dopo l’ordine giudiziale di demolizione integrante la sentenza irrevocabile. Le doglianze sulla pretesa contraddittorietà tra gli atti amministrativi non erano verificabili per la mancata produzione dei documenti rilevanti e, comunque, il ricorrente non aveva censurato adeguatamente la statuizione relativa all’acquisizione del bene al patrimonio comunale e al conseguente difetto di legittimazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 669, comma 8, c.p.p.

    tamquam non essetris rispetto alla condanna che va eseguita

    La causa estintiva del reato maturata dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna non può essere utilizzata, nei limiti del comma 8, per revocare la condanna irrevocabile.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La Corte richiama, tramite la motivazione sull’acquisizione del bene, il meccanismo per cui l’area e il manufatto abusivo possono essere acquisiti al patrimonio comunale in caso di mancata demolizione entro il termine previsto.

Massime di principio

  • Il permesso di costruire in sanatoria intervenuto dopo l’ordine giudiziale di demolizione, integrante una sentenza di condanna divenuta irrevocabile, non è utilmente valutabile mediante il rimedio di cui all’art. 669, comma 8, c.p.p. quando la causa estintiva o il fatto sopravvenuto non incide, nei limiti normativi del rimedio, sulla condanna irrevocabile.
  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di una contraddizione tra atti amministrativi e giudiziari richiede la specifica allegazione o produzione degli atti su cui la censura si fonda; in mancanza, la Corte non può verificarne il contenuto e la doglianza è inammissibile o manifestamente infondata.
  • L’ordine giudiziale di demolizione non può essere revocato sulla base di una sanatoria edilizia senza verificare la situazione giuridica del bene e l’eventuale sua acquisizione al patrimonio comunale per mancata esecuzione dell’ordine di demolizione; tale acquisizione può determinare il difetto di legittimazione dell’originario proprietario a chiedere la revoca.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con una autonoma e decisiva ragione posta a fondamento del provvedimento impugnato, quale il difetto di legittimazione derivante dall’acquisizione del bene abusivo al patrimonio comunale.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale

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