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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08211/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva determinato la pena in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 660 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 133 c.p. e 111 Cost., sostenendo l'illegalità della sanzione comminata per eccessività della pena e, in particolare, per il divieto di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva ex art. 69, quarto comma, c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è proponibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione del giudice rispetto all'accordo. Sono invece inammissibili le censure sui motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena che non sfocino in un'illegalità della sanzione. Nel caso concreto, le doglianze riguardavano il percorso logico della quantificazione del trattamento sanzionatorio e non l'illegalità in senso tecnico della pena; anche il richiamo a parametri costituzionali e al divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva non mutava tale conclusione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa a seguito di concordato in appello è ricorribile per cassazione solo per specifici vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo.

  • art. 133 c.p.

    La doglianza sulla determinazione concreta della pena non è deducibile in cassazione contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. se non si traduce in illegalità della sanzione.

  • art. 111 Cost.

    Il generico richiamo ai parametri costituzionali non consente di superare l'inammissibilità delle censure sulla misura della pena, se manca un vizio di illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento è richiamata tra le doglianze inammissibili nei limiti del concordato in appello.

  • art. 69, quarto comma, c.p.

    Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, richiamato dal ricorrente come fonte di eccessività della pena, non integra di per sé un vizio deducibile nel ricorso contro la sentenza di concordato se non comporta illegalità della sanzione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, se ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza emessa in appello a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi che attengano alla formazione della volontà adesiva, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione giudiziale.
  • Non sono deducibili, in tale sede, censure che investano il merito della quantificazione della pena o il percorso logico seguito dal giudice, salvo che la pena sia giuridicamente illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Il mero richiamo a principi costituzionali o a criteri di commisurazione della pena non consente di trasformare una doglianza sulla severità della sanzione in una deduzione di illegalità della pena.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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